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Questa la risposta inviata dal Presidente  ad  una delegata  in merito all’usucapione

Carissima …………., premetto che nel testo da me redatto ” Guida Pratica alla mediazione civile e commerciale” a  pag. 154 ” Punto 2. controversie relative ai diritti reali non c’è l’usucapione perchè l’interpretazione da me data è identica a quella data dal  decreto 6-22 luglio 2011 della Sezione V Civile del tribunale di Roma.
Il  decreto 28/2010  all’art. 5 stabilisce, quale “ condizione di procedibilità dell’azione giudiziale” , l’obbligo del tentativo di conciliazione per le materie vertenti su “ diritti disponibili“ ivi indicate al comma 1, tra queste, infatti non vi è l’usucapione, dunque appare del  tutto evidente l’errore, perchè si tende a confondere l’acquisto di “proprieta” (diritto reale) con l’usucapione (acquisto della “proprietà” a titolo originario mediante il “possesso” continuato nel tempo), “possesso” che non ha nulla a che vedere con la “proprietà” e dunque  non riconducibile a nessuna delle ipotesi previste all’art. 2643 c.c..
Argomentano i giudici  di Roma che con la mediazione l’accertamento dell’usucapione è data alla discrezionalità dei privati e non del giudice: “ il verbale di conciliazione di cui alla Legge 28/2010 diverge da quello del giudice, in quanto in quest’ultimo primeggia la funzione di accertare chi ha ragione e chi ha torto, offrendo la soluzione, intermini giuridici, del caso concreto, mentre il mediatore ha la funzione di favorire l’incontro tra le volontà delle parti e non entra nel merito dei termini dell’accordo; il che nulla a che vedere con la decisione di causa contenziosa”. In tema di usucapione  bisognerebbe parlare solo di mediazione civile  ai sensi dell’art. 2 del citato decreto.
Argomentazioni ,queste ,fatte proprie dal Tribunale di Varese che con ordinanza del 20 Dicembre 2011 ribadisce che il verbale di conciliazione “non si surroga alla sentenza….che si figura come indefettibile” ed inoltre , da parte del legislatore una “scelta a casaccio” l’aver compreso “i diritti reali “tra le materie sottoposte al regime dell’obbligatorietà.
Testualmente recitano : “L’interpretazione secundum constitutionem deve ritenersi ammessa nel caso di specie, in conseguenza anche della elencazione(contenuta nell’art. 5 comma I del decreto legislativo 28 del 2010) delle materie sottoposte al regime dell’obbligatorietà che costituisce (secondo i primi commentatori) quasi una “scelta a casaccio”.
Di diverso punto di vista  del tutto opposta l’ordinanza 30/12/2011 del Tribunale di Palermo Sezione di Bagheria secondo la quale le domande in tema di usucapione rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria in quanto domande relative a “controversie in materia di diritti reali” ai sensi del primo comma dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 e il verbale di mediazione , al pari della sentenza, pienamente trascrivibile.
Per i giudici di Palermo il procedimento di mediazione tende a fare trovare un accordo che impedisce il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice.
Aggiungono inoltre che “ la mediazione non è un clone anticipato della sentenza: l’accordo in sede di mediazione sulla domanda di usucapione può essere configurato in mille forme, tutte idonee a fare venire meno la lite …”
Come risolvere questo tipo di controversie?
Per ora e fino ad un chiarimento definitivo  giurisprudenziale, la cosa migliore fare autenticare le firme sia sul verbale che sull’accordo sia delle parti che del mediatore davanti ad un pubblico ufficiale per munirsi di titolo esecutivo come  mediazione volontaria poi si vedrà.