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Ho  letto, con molta attenzione la sentenza del TAR di Pescara qui allegata.  Il problema riguarda le camere di commercio e gli ordini professionali in quanto equiparabili a enti pubblici e non le organizzazioni private.  La sentenza in discussione  al punto 2.3 ha dichiarato che,  “ nel merito",   il ricorso  è manifestamente fondato con riferimento all’azione di annullamento   del regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Pescara, mentre in diritto  rileva l’inammissibilità dell’impugnazione,  spiegandone i motivi  al comma 2.2.
Mi dispiace doverlo dire ma è stata fatta una causa che non ha sortito nessun effetto se, non quello di  perdere  tempo e denaro a carico della collettività.  Qual'è stato il risultato  finale ottenuto dai ricorrenti per il proprio assistito? Nessuno se non quello di  far pagare all'amministrazione ricorrente (C.C.I.I.A.)  1.500 euro a titolo di spese processuali.

Malgrado, ciò ho l'impressione che sia ordini professionali sia  le camere di commercio manterranno lo stato quo e non cambieranno il regolamento  e se il Ministero lo imporrà, ribalterà sicuramente la responsabilità civile sui mediatori e non sugli organismi.  A noi  interessa poco questa sentenza  e non ci riguarda.

E' bene chiarire a chi legge che,  quando è il Giudice a "ordinare"  la proposta, il mediatore vi deve provvedere a prescindere dal regolamento dell'organismo. Una "ordinanza" sulla “demandata”, è cosa diversa dall'avvio di una normale procedura di mediazione anche se trattasi di "materia obbligatoria" vale  sempre e comunque il regolamento dell'organismo.

La sentenza  

Giovanni Pecoraro