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L’attività del Governo del mese di agosto appena trascorso  segna  – con la pubblicazione di tre regolamenti in materia di revisione legale dei conti –  oltre alle linee guida per il futuro dei revisori anche le importanti scadenze e non solo per il mantenimento del titolo.

L’A.N.RE.C. (l’Associazione Nazionale dei Revisori Contabili) grazie soprattutto  alla tenacia ed allo straordinario entusiasmo e capacità organizzativa  del presidente,  dott. Giovanni Pecoraro, già presidente  A.N.P.A.R.  e  FEDERPROFESSIONI,  ha aggiunto  un’altra bellissima ed importante tappa della  gloriosa storia della  nostra associazione: nessuna discriminazione fra i revisori legali e  nessuna prevaricazione nell’assegnazione di incarichi, da parte dei vertici degli ordini professionali dei dottori commercialisti.

Con la pubblicazione dei D.M. n. 144/145/146 – (pubblicati sulla G.U. il 29 agosto 2012)  si è regolamentata l’intera materia della revisione legale  che passa  dalla sorveglianza del ministero di Giustizia a quella del Ministero Economia e Finanza.  I mediatori iscritti all’organismo ANPAR che sono anche  revisori legali, hanno la possibilità  di iscriversi  gratuitamente nell’elenco dei revisori dell’A.N.RE.C. (Associazione Nazionale dei Revisori Contabili – senza scopo di lucro).

I decreti di prossima pubblicazione sul sito www.anrec.it   prevedono:  il 144  le nuove  modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali,  il 145 le norme di  attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, il 146 il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale. In questa ottica l’A.N.RE.C  fin dal 1995 attraverso la scuola di formazione per revisore legale e corsi di aggiornamento è stata sempre in primo piano. Non a caso siamo presenti nella commissione studi di settore del MEF per la tutela degli interessi legittimi dei revisori legali, siamo l’unica associazione regolamentata ai sensi  dell’art. 26 d.lgs. 26/2007 art 2 comma 2, per essere “sentita”, ai fini delle elaborazioni di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, ove parteciperà d’ora in poi  il MEF. Detto ciò comunichiamo  che i revisori persone fisiche e società di revisioni  che risultino già iscritti al registro dei revisori contabili ex D.Lgs. n. 88/1992 e all’Albo speciale delle società di revisione hanno l’obbligo di comunicare , nel termine di 90 giorni, attraverso una domanda  una serie di informazioni per mantenere  l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero nella sezione dei revisori inattivi. In caso di mancata trasmissione delle informazioni elencate, i revisori legali e le società di revisione legale saranno iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi, ferma l’applicabilità delle sanzioni previste per legge. Per ogni altra utile informazione  sul corretto adempimento  da compiere  compresa l’iscrizione  gli interessati  possono scrivere  a:  segreteria@anrec.it   che risponderà solo attraverso e-mail.  Ad ogni buon conto comunichiamo che i soggetti che vogliono intraprendere questa nuova attività professionale oltre ad altri determinati requisiti  (sono gli stessi dei mediatori) debbono sostenere un esame ed avere uno dei seguenti titoli di laurea:

a)  laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);

b)  laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

c)  classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;

d)  diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.

Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

Per saperne di più sulla scuola per revisori e formazione tel. 089. 274205.