Corte Costituzionale: sventata ogni ipotesi di illegittimità costituzionale del d.lgs 28/10 in materia di mediazione civile e commerciale ad eccezione di un mero eccesso di delega. Nulla di più.
La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 272, depositata il 6 dicembre 2012, ha chiarito che il carattere obbligatorio non è implicitamente desumibile dall’art. 60 della legge nr. 69 del 2009, cd legge delega. Sul punto dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione che lo porrebbe quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il citato art. 60 risulta “del tutto silente”, mentre su altri aspetti dell’istituto si rileva alquanto dettagliato. La disposizione normativa, nel prevedere che la mediazione ha per oggetto controversie su diritti disponibili, specifica che il tutto non deve “precludere l’accesso alla giustizia”. Orbene, laddove tale locuzione ha preoccupato i giuristi più sensibili alle libertà dei cittadini, è bene precisare che la Corte ha specificato che trattasi di “una affermazione di carattere generale, non a caso collocata in apertura dell’elenco dei principi e dei criteri direttivi, e non necessariamente collegabile alla scelta di un determinato modello procedurale”.
Il contenuto della delega deve identificarsi nel contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi criteri direttivi, nonché nelle finalità che la ispirano. Non poteva la Corte, a tal proposito, non prendere le mosse dagli interventi dell’Unione Europea. La direttiva 2008/52/CE, affidando alla mediazione la risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie e concepita la mediazione come procedura che può soddisfare le esigenze delle parti, lascia l’adozione dell’istituto alla volontà delle parti, all’iniziativa di un organo giurisdizionale ovvero alla prescrizione di uno stato membro. Quello cioè che è stato fatto in Italia. E la diminuzione della congestione nei tribunali italiani è stata menzionata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo 2011/2026-INI. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 18 marzo 2010, ha poi consacrato l’obbligatorietà della mediazione a condizione che non vi sia una decisione vincolante per le parti, non comporti ritardi per l’accesso alla giustizia, sospenda la prescrizione dei diritti che si intendono far valere, non comporti costi eccessivi per le parti e la procedura non sia prevista solo in via elettronica. Non esiste, secondo la Corte Europea, un’alternativa alla obbligatorietà che garantisca gli stessi risultati e gli eventuali inconvenienti non sono degni di nota.
Questo, in sintesi, l’excursus operato dalla Consulta, che però, in conclusione, “desume un “eccesso di delega” a sfavore del carattere obbligatorio della mediazione citando la “neutralità” da parte dell’U.E. (“la disciplina dell’UE si rileva neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare”). Così non è! Al contrario la Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE al comma 2 dell’art. 5 – a proposito del ricorso alla mediazione testualmente recita “La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Il comma 1 dell’art. 5 del D.Lsg. è stato concepito proprio in questa direzione prova ne è che la stessa Corte nella sentenza dichiara ammissibile costituzionalmente l’art. 16 del D.M. 180/2010.
Nel caso di specie la Consulta, da un lato ha riconosciuto per “eccesso di delega” l’anticostituzionalità del comma 1 dell’art. 5 del D.Lsg 28/2010; d’altro lato, ammettendo la costituzionalità dell’art. 16 del decreto 180/2010, ha ammesso che non c’è stata nessuna “usurpazione” da parte del Governo nei confronti della delega Parlamentare, visto che il legislatore si è attenuto ai dettami della Direttiva dell’U.E. sopra citata. In conclusione la Corte ha sì riconosciuto che la soluzione individuata dal legislatore delegato è discutibile sul piano “dell’eccesso-merito”, ma ha immediatamente aggiunto, dichiarando ammissibile l’art 16, che l’eccesso non può dirsi intrinsecamente irragionevole.
Al di là dell’esito e di come si determinerà il legislatore, credo che la via sia stata esaustivamente indicata.
(A cura di Marisa Cataldo coordinatrice ANPAR regione Puglia)