(comunicato stampa del centro europea consumatori)
I risultati della consultazione verranno utilizzati dalla Commissione Europea per sviluppare una proposta legislativa prevista per il mese di novembre 2011. L’obiettivo della Commissione è di accrescere la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri nel mercato unico, facendo in modo che le controversie tra consumatori ed imprese possono essere risolte in modo più semplice, veloce ed economico e senza dover ricorrere al giudice. I procedimenti ADR possono essere utilizzati dai consumatori per risolvere le controversie con i fornitori di beni e di servizi. Una terza parte neutrale (un arbitro o un conciliatore) riavvicina le parti per aiutarle a trovare insieme una soluzione oppure propone direttamente la soluzione. Non sono invece procedure ADR i meccanismi di gestione dei reclami interni alle imprese, gli accordi transattivi conclusi tra consumatori e imprese o le procedure di mediazione nell’ambito del sistema giudiziario. Lo sviluppo del commercio elettronico (che ha raggiunto il 37% nel 2009 contro il 22% nel 2004) rende evidente la necessità di procedimenti ADR relativamente agli acquisti on-line. La percentuale di acquisti transfrontalieri che vengono effettuati in internet rimane comunque bassa (8%). Ciò è riconducibile tra le altre cose alla circostanza che i consumatori rimangono diffidenti quando si tratta di fare acquisti all’estero: il 71% dei consumatori ritiene infatti che è più difficile risolvere i potenziali problemi.
Sebbene esistano attualmente almeno 750 sistemi di ADR nell’Unione Europea, i consumatori non sempre trovano l’aiuto di cui hanno bisogno, e pertanto i consumatori subiscono delle perdite che rappresentano circa il 0,3% del PIL dell’UE in seguito alle controversie.
Già in passato la Commissione ha promosso attivamente le procedure ADR: due Raccomandazioni della Commissione (98/257/CE e 2001/310/CE) riguardanti le controversie in materia di consumo che definiscono una serie di regole minime, ad es. il principio di indipendenza, che si applicano nel quadro di tali procedure. In alcuni specifici settori (compresa l’energia e le telecomunicazioni, per esempio) gli Stati membri sono stati rispettivamente incoraggiati o obbligati a introdurre delle procedure ADR. Con la recente direttiva in materia di mediazione (che deve essere attuato entro maggio 2011) i giudici dovranno invitare le parti a risolvere le loro controversie attraverso la mediazione.
I seguenti problemi continuano pertanto a non trovare una soluzione:
– l’assenza di procedure ADR in alcuni settori nonché regioni dell’Unione Europea
– la mancanza di consapevolezza e di trasparenza: il 40% dei venditori a dettaglio ignora l’esistenza di procedure ADR. Esistono solo poche informazioni accessibili ai dettagliante ed ai consumatori sull’argomento. Nel 2009, solo il 3% dei consumatori europei hanno fatto ricorso ad un organismo ADR
– la riluttanza delle imprese: il 64% dei sistemi ADR sono basati sulla volontarietà. Le aziende non sempre rispettano le decisioni, in quanto non sono vincolanti.
Ulteriori informazioni (in lingua inglese) sulla risoluzione alternativa delle controversie e le altre procedure di risoluzione delle controversie presenti negli Stati membri, sono disponibili sul sito della Commissione Europea.