MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE : ANCHE IL CONCILIATORE HA L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
L’Art. 22 del D.Leg.vo 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contiene l’obbligo di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i conciliatori professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall’art. 648 bis del codice penale.
Infatti, la materia in tema di compimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non disciplina limiti minimi di importo delle operazioni da segnalare.
I professionisti inoltrano segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria (UIF) anche nell’ipotesi in cui la prestazione o l’operazione non sia accettata ovvero non sia stata fatta per ragioni di sospetto.
L’accertamento regolare deve essere diretto per l’intera durata della relazione con la parte o le parti e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione della conciliazione; la pura decisione della parte o delle parti in conciliazione di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i conciliatori si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Qualora la rinuncia non sia attuabile in quanto vi è un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o la rinuncia possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i conciliatori.
Le prescrizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell’obbligo di sospendere le operazioni disposto dall’Unità di informazione finanziaria.
La segnalazione è un atto separato dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Il conciliatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.
Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del conciliatore, di chiedere alle parti informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale.
L’Unità di informazione finanziaria, può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
I conciliatori possono contattare telefonicamente o via fax l’Unità di informazione finanziaria. prima di procedere all’inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.
I conciliatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere rapportabili al finanziamento del terrorismo.
La scoperta di flussi finanziari adibiti ad attività di terrorismo, ove manchino rivelatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta palesi difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora le risorse utilizzate dai terroristi abbiano una provenienza illecita, gli abituali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell’operazione sospetta spetterà all’Unità di informazione finanziaria, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un’eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all’interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i conciliatori professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall’art. 648 bis del codice penale.
Infatti, la materia in tema di compimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non disciplina limiti minimi di importo delle operazioni da segnalare.
I professionisti inoltrano segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria (UIF) anche nell’ipotesi in cui la prestazione o l’operazione non sia accettata ovvero non sia stata fatta per ragioni di sospetto.
L’accertamento regolare deve essere diretto per l’intera durata della relazione con la parte o le parti e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione della conciliazione; la pura decisione della parte o delle parti in conciliazione di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i conciliatori si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Qualora la rinuncia non sia attuabile in quanto vi è un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o la rinuncia possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i conciliatori.
Le prescrizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell’obbligo di sospendere le operazioni disposto dall’Unità di informazione finanziaria.
La segnalazione è un atto separato dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Il conciliatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.
Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del conciliatore, di chiedere alle parti informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale.
L’Unità di informazione finanziaria, può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
I conciliatori possono contattare telefonicamente o via fax l’Unità di informazione finanziaria. prima di procedere all’inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.
I conciliatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere rapportabili al finanziamento del terrorismo.
La scoperta di flussi finanziari adibiti ad attività di terrorismo, ove manchino rivelatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta palesi difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora le risorse utilizzate dai terroristi abbiano una provenienza illecita, gli abituali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell’operazione sospetta spetterà all’Unità di informazione finanziaria, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un’eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all’interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.