REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE PROFESSIONALE

SOMMARIO
Art. 1  – Modalità del tirocinio
Art. 2  – Scuola di formazione
Art. 3  – L’organismo di mediazione dell’A.N.P.A.R.
Art. 4  – Registro dei tirocinanti
Art. 5  – Iscrizione nel registro dei tirocinanti
Art. 6  – Periodo del tirocinio
Art. 7  – Trasferimento di residenza
Art. 8  – Libretto del tirocinio
Art. 9  – Certificato di compimento del tirocinio
Art.10 – Cancellazione dal registro dei tirocinanti

Art.1 – Modalità del tirocinio
[1]    Il tirocinio professionale assistito per mediatore professionale in materia civile e commerciale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.
[2]    Il tirocinio assistito si svolge presso le camere conciliative dell’organismo Internazionale di conciliazione & arbitrato dell’A.N.P.A.R. e o altri luoghi scelti concordemente dalle parti  e sotto il controllo di un mediatore professionale  comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione di mediatore professionale in materia civile e commerciale. Per offrire ai mediatori la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un adeguato tirocinio assistito, per ogni seduta di mediazione, saranno chiamati a partecipare, contemporaneamente e complessivamente, non più di tre mediatori.
[3]    Il tirocinio assistito, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di collaborazione occasionale.
Spetta al rappresentante legale dell’organismo, in presenza di particolari ragioni idonee e di necessità dell’organismo, la possibilità di derogare al numero di tirocinanti mediatori consentito.

Art.2 – Scuola di formazione
[1]    L’A.N.P.A.R. ha istituito un ente autonomo che promuove scuole e corsi di formazione professionale in materia di mediazione civile e commerciale la cui frequenza integra uno specifico aggiornamento professionale almeno biennale, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Art. 3 L’organismo di mediazione dell’A.N.P.A.R.
[1]    I soggetti che hanno frequentato un corso con l’ente autonomo di cui all’art. 2, possono assistere, una volta iscritti nell’elenco dei tirocinanti dell’organismo, ai procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale condotti da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei tirocinanti e sotto la guida del mediatore professionale, dicasi pratici di natura civilistica e commerciale. L’invito a partecipare alla mediazione non è un diritto del tirocinante. L’invito alla partecipazione è a discrezione del rappresentante legale dell’organismo.   
[2]    Il rappresentante legale dell’organismo accerta e promuove la disponibilità degli iscritti ad accogliere, nei luoghi ove avviene la mediazione, le persone che intendono svolgere il tirocinio assistito e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
[3]    I Mediatori professionali iscritti nell’elenco dell’organismo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel luogo ove si terranno le procedure di mediazione  i tirocinanti, facendoli assistere, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione di mediatore civile e commerciale, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico della professione.
[4]    E' compito del responsabile dell’organismo vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio assistito da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal presente regolamento e con mezzi ritenuti più opportuni.

Art.4 – Registro dei tirocinanti
[1]    Coloro che sono in possesso dell’attestato di mediatore ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. f) del D.M. 180/210 e svolgono il tirocinio previsto dall'art.1, sono iscritti, a domanda, in un apposito registro tenuto dall’organismo di mediazione.
[2]    Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti e la data di inizio del tirocinio, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonchè l’elenco delle mediazioni alle quali hanno assistito e gli eventuali cambiamenti intervenuti.
[3]    La data dell’avvenuta iscrizione è quella riportata sul registro consultabile sul sito www.anpar.it. Il mediatore professionale si accerta dell’identità del tirocinante consultando il registro telematico.
[4]    Il tirocinio assistito svolto presso lo studio di un mediatore professionale non iscritto nell’elenco dei mediatori tenuto dall’organismo dell’A.N.P.A.R., senza la previa comunicazione scritta al responsabile dell’organismo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art.10.

Art.5 – Iscrizione nel registro dei tirocinanti
[1]    La domanda per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti è presentata alla segreteria nazionale dell’organismo di mediazione e, ad essa, è allegata copia conforme all’originale dell’attestato di mediatore;
[2]    La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.
[3]    Nessuna motivazione è dovuta al richiedente  in caso di mancata iscrizione.

Art.6 – Periodo del tirocinio
[1]    Il periodo di tirocinio si computa dalla data di iscrizione nel registro dei tirocinanti.
[2]    Nel caso di mancata partecipazione ad almeno 5 procedure di mediazione, da comunicarsi alla segreteria dell'organismo a cura del mediatore professionale  presso il quale il tirocinante viene indirizzato, il tirocinante è cancellato dal registro e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto.

Art.7 – Trasferimento di residenza
[1]    In caso di trasferimento di residenza, il tirocinante deve inviare comunicazione entro 48 ore alla segreteria dell’organismo. Lo stesso dicasi per il cambio di numeri telefonici o di indirizzo di posta telematica certificata.

Art.8 – Libretto del tirocinio
[1]    Gli iscritti nel registro dei tirocinanti debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente dell'organismo di mediazione, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a)    i procedimenti di mediazione ai quali hanno partecipato con l'indicazione delle parti in lite;
b)    le mediazioni di maggiore interesse alla cui trattazione hanno assistito e collaborato. Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
[2]    Il libretto del tirocinio deve essere consegnato, a cura del tirocinante, alla segreteria dell’organismo, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con l'annotazione del mediatore professionale presso il quale è stato effettuato il tirocinio assistito alla mediazione attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
[3]    La segreteria dell’organismo ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art.9 – Certificato di compimento del tirocinio
[1]    Il responsabile dell’organismo rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio assistito alla mediazione a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.
[2]    Il certificato viene rilasciato dalla segreteria dell’organismo che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del tirocinante.

Art.10 – Cancellazione dal registro dei tirocinanti
[1]    La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal presidente, dal direttivo dell’organismo, d'ufficio o su richiesta della segreteria:
a)    nel caso di rinunzia dell'iscritto;
b)    nel caso previsto dal secondo comma dell'art.6;
c)    quando è venuto a mancare uno dei requisiti di cui all’art. 18 comma 3 lett. c) del D.M. 180/2010, salvi i casi di radiazione;
d)    quando l'iscritto trasferisce la sua residenza o comunque si rende irreperibile.
[2]    E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.