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L'interessante ordinanza del Giudice Giuseppe Buffone del Tribunale di Milano non è  tanto interessante  sotto il profilo della territorialità (la deroga alla  territorialità come espressione sovrana di volontà delle parti è ben chiarita nella legge 98/2013) ma per il fatto che il giudice, d'ufficio – su una questione  di dare ed avere fra divorziati – ha disposto  che le parti  debbano ricorrere alla conciliazione, derogando al criterio  della competenza territoriale se,  c'è accordo fra di loro. Inoltre, possono scegliersi non solo l'organismo fuori dalla competenza territoriale ove ha sede  il giudice investito della controversia ma possono anche scegliere il mediatore di loro fiducia iscritto a quell'organismo.
Il giudice Buffone, con l'ordinanza del  29 ottobre 2013, manda in conciliazione i coniugi divorziati, avvisandoli che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: gli ex coniugi hanno quindici giorni per presentare l'istanza ad un organismo di mediazione. La lite nasce sulle spese per il mantenimento dei figli: la ex moglie ottiene un precetto contro l'ex maritoi per somme non versate, che poi è ridotto nell'importo, laddove i conti non tornano su spese come i ticket sanitari e l'acquisto di vestiti, su questi fatti  si svolgerà il procedimento di mediazione.