1. Il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti non rientra fra materie per le quali è "obbligatorio" l'esperimento del tentativo di mediazione.
2.Il giudice può disporre che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nel D.Lsg 28/2010 si parlava di "invito alle quali se le parti aderivano…." ). Il provvedimento indica l’organismo di mediazione ed è adottato.
3. L'obbligatorietà oltre ai casi previsti al comma 4 dell'art. 5 non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile.
4. ridotta la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi
5. non si parla più di primo incontro ma di "incontro di programmazione" la cui durata non è più fissata in un massimo 15 giorni ma è stata allungata fino ad un massimo di trenta giorni
6. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
7. Il verbale d'accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominato/i);
8. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori
9. allargata anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità
10. Aumentano le indennità nelle quali è compreso anche il compenso del mediatore. Infatti, quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di:
- 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
- di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
- di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
- di 250 euro, per le liti di valore superiore. Le seguenti indennità si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto " del fare".