Al momento stai visualizzando PROBLEMI LEGALI? ELIMINALI CON LE RISOLUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
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Risolvi la tua controversia intelligentemente e vivi meglio! Riparte la campagna  di sensibilizzazione dell’A.N.P.A.R.  sulla risoluzione delle controversie extragiudiziali.Se hai un problema legale serio  non necessariamente devi andare in causa, per la tutela di tutti i  tuoi diritti disponibili lesi, puoi avviare una mediazione facoltativa e far valere le tue ragioni o torti subiti e da solo. Se poi, devi iniziare una controversia in materia  di diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende, risarcimento danni da  responsabilita’  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari,  e dal 20 marzo 2012  anche per le materie di condominio  e risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti –  e’  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 28/2010, che se non fatto è causa di improcedibilità al giudizio. Per queste materie è dunque necessario servirsi della mediazione che è  è uno strumento semplice ed efficace che può aiutare a risolvere i problemi connessi alla lite  e a trovare in tempi brevi, una soluzione rapida e conveniente.
La mediazione è esente da costi di giustizia, anzi  in caso  di successo della mediazione è riconosciuto da parte dello Stato un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento e che in caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto alla metà (art. 20 del D. Leg.vo 28/2010). Inoltre, è importante sapere che se è fatta una proposta dal conciliatore  se,  il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di im! porto corrispondente al contributo unificato dovuto, per ogni grado di giudizio. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto (consulente tecnico). Se, invece il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.
Si può adire alla mediazione persino se la causa è già cominciata o è in appello. Il Decreto Legislativo del 20 marzo 2010 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale con cui puoi trovare   in tempi brevi  una soluzione conveniente a qualunque controversia civile e commerciale per  informazioni, su come avviare una mediazione,  puoi consultare il sito www.anpar.it o telefonare al n.PBX  089.274799 o una delle oltre 150 camere di mediazione e arbitrato sparse sull’intero territorio nazionale e tra poco anche internazionale. Divulga il presente messaggio tra i tuoi clienti e fornitori e inserisci tra i tuoi preferiti il nostro sito. Se vuoi puoi anche ricevere le nostre news in  tempo reale e delle possibilità che ti vengono offerte (attraverso sitemi extragiudiziali) per non arrivare mai davanti ad un giudice. Mediazione e sistemi di “alternative dispute resolution (A.D.R.)”: semplici ed efficaci.