L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.: è un ente privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia. l’organismo è iscritto al n. 24 registro degli organismi di mediazione istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n . 222 e s.m.
L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R garantisce – come da Regolamento depositato presso il Ministero della giustizia – la riservatezza del procedimento, l’imparzialità e l’idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Secondo il Regolamento ministeriale n. 222 del 2004, al fine di garantire la competenza, l’imparzialità ed il possesso delle strutture necessarie al corretto svolgimento del procedimento, è escluso che l’organismo di conciliazione possa essere una persona fisica: dovrà essere una entità plurisoggettiva.
L’organismo di mediazione: è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi, e con gli effetti, di cui al D.lgs. n.28/2910 e s.m.
Presso l’organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, si svolge il procedimento di mediazione, come procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie civili e commerciali disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010.
Infatti, da questa sintetica premessa, risulta evidente la sostanziale importanza ricoperta dall’organismo di mediazione nel sistema delle A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ovvero di gestione delle controversie civili e commerciali disegnato dal D.lgs. 28/2010.
È necessario precisare da subito che non è l’organismo di mediazione a svolgere effettivamente le mediazioni: queste sono trattate dai mediatori professionisti, i quali esercitano all’interno dell’organismo di mediazione, offrendo la loro disponibilità a mediare.
GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE DAVANTI ALL’ ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Tutti gli effetti sostanziali e processuali di cui al D.lgs. 28/2010 connessi allo svolgimento della mediazione (procedibilità della domanda giudiziale, rapporti con l’art. 116 c.p.c., efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo conciliativo, regime delle spese ed agevolazioni fiscali e tributarie, etc.) si producono solo se la mediazione viene svolta presso l’organismo prescelto.
La scelta del legislatore è stata dunque quella di inserire nell’architettura del complessivo sistema di soluzione delle liti civili la mediazione c.d. amministrata.
Ciò vale per tutte le tipologie o categorie di mediazione:
- mediazione volontaria (o facoltativa): possibilità in cui non è previsto alcun obbligo per le parti di svolgere il procedimento di mediazione (art. 2, D.lgs. 28/2010);
- esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione: teoria in cui le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010)
- mediazione demandata (o delegata): ipotesi in cui le parti, nell’ambito di un processo, sono inviate dal giudice (a pena di improcedibilità della domanda) a tentare il procedimento di mediazione (art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010).
- mediazione consensuale (o concordata): ipotesi in cui un contratto (o uno statuto ovvero un atto costitutivo di un ente) prevede una clausola di mediazione o conciliazione (con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro: art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010).