Aggiornato al 27/01/2012

Documenti PDF: Codice Etico Criteri per l’Assegnazione  degli affari di  Mediazione

CODICE ETICO PER I MEDIATORI
D.Leg.vo n. 28/2010 comma 3 art. 16

 

1)    Chiunque abbia dato la propria disponibilità all’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R. di Pellezzano (SA) sia designato a svolgere il ruolo di risolutore di controversie nei procedimenti di mediazione civile, commerciali di consumo ed internazionali, è obbligato all’osservanza delle successive regole di comportamento:

2)    Il mediatore designato deve essere bene formato e si obbliga a continuare ed adeguare regolarmente la propria professionalità, in particolare sulle normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, sulla metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, sull’efficacia e sull’operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, sulla forma, sul contenuto ed sugli effetti della domanda di mediazione e sull’accordo di conciliazione, sui compiti e sulle responsabilità del mediatore ed in generale sulle composizioni della risoluzioni alternative di controversie (A.D.R.).

3)    Il mediatore designato non deve accettare la designazione nel caso in cui non si ritenga competente per materia.

4)    Il mediatore designato si obbliga a uniformarsi alle regole dettate dal Regolamento del Servizio di Mediazione.

5)    Il mediatore designato deve sottoscrivere, prima dell’avvio della procedura conciliativa e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si obbliga, inoltre, a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Mediatore designato deve sempre adoperarsi e dare l’impressione di eseguire in modo del tutto imparziale nei confronti delle parti e restare neutrale rispetto alla controversia ed è tenuto a rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

6)    Il mediatore designato, deve assicurarsi che prima dell’incontro di mediazione le parti abbiano capito e volontariamente riconosciuto:

  • lo scopo e la sostanza del procedimento di mediazione;
  • la funzione del mediatore e delle parti;
  • il dovere di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.

7)    Il mediatore designato controlla, nel caso in cui le parti non intervengono personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

8)    Il mediatore designato deve svolgere il proprio ruolo con il necessario impegno, a prescindere dal valore e dalla classificazione della lite, dal numero degli incontri e dal compenso.

9)    Il mediatore designato non deve avere nessun tipo di legame personale o professionale con una delle parti, i loro consulenti e loro parenti.

10)    Il mediatore designato non deve mai favorire una parte a discapito dell’altra

11)    Il mediatore designato non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di mediazione.

12)    Il mediatore designato non deve utilizzare alcuna sollecitazione sulle parti.

13)    Il mediatore designato non può, per Regolamento, avanzare nessuna proposta. Solo nel caso in cui le parti lo richiedono, il mediatore designato formula una proposta di accordo, con l’obbligo di controllare con la massima attenzione la sussistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

14)    Il mediatore designato deve tenere segreta ogni notizia che emerga dalla mediazione o che sia ad essa connessa, compreso il fatto che la mediazione debba avvenire o che sia avvenuta, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

15)    Qualsiasi notizia data al mediatore da una delle parti non dovrà essere svelata alle altre parti senza l’assenso della parte interessata salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

16)    Il mediatore designato non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

17)    E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

18)    I mediatori iscritti all’organismo possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

19)    I mediatori designati prima dell’inizio del procedimento hanno l’obbligo di consegnare alle parti copia del regolamento e copia di lettera di gradimento.

20)    Nell’ipotesi in cui  sopravvenga la  conoscenza dell’imparzialità, durante la mediazione e/o successiva al verbale di conciliazione ovvero quando si verificano   violazioni degli obblighi, dello stesso genere o di genere diverso, sia reiterata,  sono previste le seguenti sanzioni disciplinare:
a)    Semplice richiamo al mediatore nel caso  in cui  la lesione del principio di imparzialità o altri anomali comportamenti sono comunicati da una delle parti  prima dell’avvio della procedura di mediazione
b)    motivo di sospensione o nei casi più gravi cancellazione dal registro a iniziativa del relativo responsabile (art. 10 del dm. n. 180/2010), anche su esposto della parte che si ritenga lesa, nei casi più gravi.

21)    All’organismo, inoltre, resteranno le facoltà di rivalsa  e l’eventuale azione di responsabilità per danni nei confronti del mediatore.

 

 

 

Regolamento per l’assegnazione degli affari di mediazione
dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero di Giustizia n. 145 in vigore dal 26 agosto 2011. Le designazioni sono di regola conferite tramite procedure di comparazione di curriculum professionali dei mediatori esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

Il regolamento tiene conto dei seguenti presupposti per l’assegnazione degli affari di mediazione che è fatta dal rappresentante legale dell’organismo secondo i seguenti principi inderogabili:

1.    criteri predeterminati: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i  designa esperti di particolare e comprovata specializzazione  in conformità di quanto previsto dall’art. 7, lett. e), del D. M. 180/2010 e s.m. di mediatore/i esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente e con la volontà delle parti in lite che sono sempre libere, d’accordo tra di loro, alla scelta del mediatore.

2.    la specifica competenza professionale: l’organismo designa il mediatore/i tenendo conto:

  • della specifica competenza acquisita specificatamente nelle varie procedure conciliative da quei mediatori iscritti all’organismo prima del 26 agosto 2011;
  • di attestati formativi e/o integrativi e/o di aggiornamenti e/o di perfezionamento e specializzazione, sia in tema di mediazione civile che di sistemi di A.D.R. in generale (Alternative Dispute Resolution) anche distinti per singole materie, rilasciati da enti pubblici e privati, università e scuole di formazione riconosciuti, italiani o stranieri, che attestino specifiche competenze professionali oltre a quelle già posseduta di mediatore professionale, fermo restando comunque l’obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa con altri iscritti;
  • di mediatore/i esperto/i di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente.

3.    la tipologia di laurea universitaria posseduta: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i tiene conto anche di:

  • certificati di laurea conseguiti per diverse discipline,
  • master di qualsiasi livello,
  • corsi di formazione interdisciplinari,
  • ricercatori,
  • stagisti,
  • docenti universitari italiani e stranieri,
  • cultori in discipline universitarie.

Art. 2 – L’assegnazione di incarichi individuali o collettivi del/i mediatore/i, avviene o con la stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente e di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

La competenza all’affidamento degli incarichi è a cura della segreteria dell’organismo su atto autorizzativo del rappresentante  legale dell’organismo.
Alla selezione del/i mediatore/i, da sottoporre al responsabile dell’organismo, provvede l’ufficio di segreteria dell’organismo valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l’esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
Il responsabile dell’organismo può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive e comunque sempre nel rispetto dei criteri inderogabili sopra descritti.

Art. 3 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 27 agosto 2011