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Opportune e necessarie   le modifiche  e  le integrazioni al D.M. 180/2010  di prossima pubblicazione. Lo abbiamo detto e scritto da tempo che il D.M. citato doveva essere rivisto. Infatti, dobbiamo costatare  che il legislatore, anche se  in parte,  ha  cominciato con modifiche sostanziali  a mettere mano ai correttivi.

Cosa chiedevamo e cosa ha previsto il legislatore nel nuovo  D.M. di prossima pubblicazione?.
Il  D.L.vo 28/2010  ha previsto che l’entrata in vigore della legge è senza  aggravi a carico dello Stato.  Non si capisce perchè è necessario  far esercitare la vigilanza  avvalendosi dell’ispettorato generale del ministero di Giustizia.  Sarebbe stato più opportuno, come richiesto  ai ministri interessati, dal presidente Pecoraro dell’A.N.P.A.R., cioè, istituire  una commissione di vigilanza, composta da personale  MINISTERIALE,  che avrebbe dovuto  svolgere  una funzione di vigilanza, di verifica, di controllo e accertamento – unitamente al RESPONSABILE – sugli organismi di conciliazione, sugli enti formatori e sui mediatori professionali,  già iscritti e da iscrivere. La Commissione, che  non prevede nessun aggravamento di oneri per lo Stato, dovrebbe essere costituita da cinque componenti: uno del ministero di giustizia, uno del ministero attività produttive, un rappresentante  di associazioni  regolamentate ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 206/2007 art 2 comma 2, un rappresentante degli organismi pubblici  ed un rappresentante di organismi privati, operante nel settore dell’A.D.R. e  con almeno cinque anni di iscrizione alla camera di commercio.
Va bene anche il tirocinio dei mediatori  in almeno 20  casi di mediazione  svolti presso organismi iscritti, a condizione che sia corrisposta al tirocinante almeno il 50% dell’indennità l’altra metà al mediatore senior.
Non siamo per niente  d’accordo sulla gratuità della prestazione del patrocinante. L’ A.N.P.A.R  proporrà ricorso al T.A.R.  nel caso in cui si intenda per l’ennesima volta mortificare la dignità dei mediatori.  Professionalità si, ma gratuità della prestazione del mediatore mai.
Bene anche le modifiche da apportare  obbligatoriamente nel regolamento dell’organismo. In base ad esse il mediatore deve svolgere l’incontro con la parte istante anche  in mancanza di adesione  della parte  chiamata in mediazione, con il  rilascio del verbale solo all’esito della mancata partecipazione della medesima. Accettata  anche  la regola – già esposta dal presidente Pecoraro alla commissione Giustizia del Senato nell’audizione dello scorso mese di giugno –   che, nell’assegnazione  degli affari di mediazione,  si deve tener conto di criteri predeterminati, nel  rispetto della professionalità dei mediatori  designati e della specifica competenza. Per esempio, in un caso di controversia riguardante la responsabilità medica è opportuno che la stessa  sia  risolta  da un medico piuttosto che un ingegnere. Accolto con soddisfazione dal presidente Pecoraro l’obbligo degli organismi a consentire gratuitamente l’attività di tirocinio. Gli organismi devono  essere a disposizione dei giovani mediatori, non  questi ultimi  a disposizione degli organismi. In tal maniera si mette fine alle speculazioni, ribadendo che  nella mediazione civile  sono necessari comportamenti lineari e trasparenti. Benissimo anche la riduzione delle tariffe, così come concepita, almeno in questa prima fase. Con le modifiche tariffarie  si è voluto dare un ulteriore  impulso al cittadino a risolvere le proprie controversie attraverso la mediazione, con un risparmio ulteriore di costi, almeno per le controversie obbligatorie. Buona anche la derogabilità della tariffa per la risoluzione di controversie  facoltative.