News CONVENZIONI DEFINITE | |
19 luglio 2009 | |
L’ANPAR conquista anche l’Associazione Nazionale UNIONE ARTIGIANI della provincia di Milano | |
L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per la Conciliazione & l’Arbitrato) di Salerno ha firmato in questi giorni con l’Unione Artigiani della Provincia di Milano un’importante convenzione che punta sui procedimenti di conciliazione, quale soluzione stragiudiziale di conflitti, dei propri iscritti. Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge 69/2009 in vigore dal 4 luglio, sarà utilizzato attraverso Organismo “imparziale” che è sotto sorveglianza del Ministero della Giustizia.
Con questa convenzione gli artigiani utilizzano la conciliazione, senza doversi rivolgere ad un tribunale ordinario, al fine di risolvere le loro controversie in materia civile e commerciale, in breve tempo (massimo 4 mesi) con risparmio di soldi, di tempo e di fastidi. “Siamo orgogliosi di presentare questa convenzione” sottoscritta con un organismo di conciliazione importante, imparziale ed indipendente, appartenente all’A.N.P.A.R. – ha dichiarato il presidente degli artigiani SALVATORE LUCA – il quale, ha sottolineato anche, come la conciliazione in questo momento di crisi può essere un valido sistema di abbattimento di costi e di recupero di risorse per gli artigiani, che non dovranno attendere i lunghi tempi della giustizia per avere giustizia. Il Governo deve dare attuazione al più presto a quanto previsto nell’articolo 60 della legge 69/2009 -dice la delegata ANPAR della regione Lombardia, Avv. ANNA FERRARIS – . “Sarebbe anche più opportuno che oltre all’obbligatorietà del tentativo, la conciliazione stessa fosse obbligatoria su tutte le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili. Questo permetterebbe alle imprese artigiane di contare su una maggiore certezza di giustizia e per gli avvocati l’inizio di una nuova professione senza affaticamenti . Ma ancor più necessario – afferma il presidente dell’ANPAR dott. GIOVANNI PECORARO – è il fatto che il Governo, nell’emissione del decreto legislativo che sancisce l’attuazione di quanto stabilito come previsione nell’art. 60 della legge 69/2009, deve stabilire l’obbligo per il giudice, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione – di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso – condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, continua il presidente Pecoraro, l’obbligo di condannare il vincitore al pagamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato e che, il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, come avviene già oggi in materia societaria. |