Tutti gli eredi che partecipano alla mediazione, dopo il primo incontro, debbono corrispondere singolarmente l’indennità prevista dal regolamento dell’organismo, anche se si è in presenza di interessi coincidenti. Lo stabilisce il Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale del Tribunale Ordinario di Lecce con sentenza emessa il 4 febbraio 2020.