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images-2Ci sono non pochi avvocati, purtroppo, che  non sanno fare il loro mestiere, ma  ce ne sono anche di bravi. I bravi sono quelli che hanno creduto nella mediazione  pur continuando ad esercitare  l’attività di avvocato nel rispetto della deontologia professionale. C’è  chi ha ritenuto –  a torto – che la mediazione fosse un istituto giuridico  insignificante,  mortificante  per l’avvocato ed oneroso ed inutile per il cittadino.  La sentenza del  giudice Caramellino, del tribunale di Siena  significativa  nei rilievi in fatto e in diritto,  che condanna la parte attrice  a rifondere le spese processuali di parte convenuta  in euro 1195,00 per diritti, euro 4.805,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,50% ex art. 14 allegato al DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge e  al pagamento di una somma di € 1.460,30 a favore di parte convenuta, la dice lunga sul comportamento  degli avvocati di parte attrice coinvolti nella questione.  Che succede ora?   Finisce qui la questione?  “Non direi”-  dice Pecoraro presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione.  “Questi avvocati, ignoranti della mediazione, hanno disonorato  la professionalità  dei tantissimi altri colleghi”mediatori ed è giusto dunque che ora ne paghino  le conseguenze.  Non è giusto che a pagare siano sempre e solo i cittadini e mai chi li ha mal consigliati. Questa volta – continua Pecoraro-  la parte attrice condannata al pagamento  di euro 8.670,92 per colpa dell’avvocato ha tante buone possibilità di farsi ripagare  del danno subito. Prima di tutto verificare se  è stato adempiuto all’obbligo  dell’informativa prevista dal terzo comma art. 4 del D.Lsg 28/2010, il quale  prevede che il legale, all’atto del conferimento dell’incarico, DEBBA rendere edotto l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto citato. L’informativa  è completa solo quando  comprende sia la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (nel caso si tratti di mediazionefacoltativa e/o volontaria“) sia la chiarificazione  dei casi  in cui la norma impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell’azione. Se  ciò gli avvocati  di parte attrice come par di capire, non hanno fatto,  dovrebbe esserci da parte dell’avvocatura   e del  ministero di Giustizia l’applicazione di sanzioni disciplinari. Il giudice  ha invitato la parte attrice opponente a giustificare l’omessa partecipazione  al procedimento di mediazione  obbligatorio ai sensi dell’art. 5 comm. 1 del D. Leg.vo 28/2! 010. Leggete  che razza di giustificazioni gli avvocati presentano al giudice!  E’ davvero cosa miserevole  per un professionista del diritto.  Cosa ancor più grave  è un offesa al giudice ed ai cittadini tutti.
Sapete quanto sarebbe costato al cittadino  se si fosse avvalso della mediazione? Euro 90 euro per invitare la banca alla mediazione. Ne avrebbe pagato 666,67 (comprensivo dei 90 euro anticipati) se la mediazione si fosse conclusa con un verbale con esito  positivo. Il tutto poi entro il termine massimo di 4 mesi.

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