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E' tempo che il neo ministro della Giustizia cominci a rendersi conto di come stanno effettivamente le cose, relativamente agli organismi di mediazione costituiti dagli ordini degli avvocati. Nonostante tutto, le statistiche  ci dicono che  gli organismi privati a differenza di quelli pubblici  stanno ottenendo la fiducia della gente,  che è contro tutti gli interessi particolari.   Arrivano segnali di sgradimento anche da parte della maggioranza degli avvocati su queste polemiche inutili.  Con un futuro che si presenta  difficile, anzi drammatico,  ci sono ancora "speculatori" che continuano l'attacco alla mediazione.  Queste sono polemiche  che non fanno altro che incrinare la fiducia del cittadino nei confronti dell'avvocatura.  Fatevi da parte!

Pubblichiamo tralcio della sentenza

N. 00544/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L IAN A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:
Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana – Oua, rappresentato …….omissis……..;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
omissis………..
per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a. in ordine
all'ordinanza di questa sezione n. 607/2014 del 12/2/2014 emessa su appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero
dello Sviluppo …..omissis……….
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca
Quadri e uditi per le parti gli avvocati ……omissis;
Considerato che il rimedio speciale previsto dall’art. 112, comma 5 c.p.a. è esperibile al solo scopo di ottenere dal giudice dell’ottemperanza chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato;
Considerato che il presente ricorso introduce, per converso, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione n.607/2014 con cui il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ha accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile , con conseguente condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio,
liquidate in euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con
l'intervento dei magistrati:…Omissis…..
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)