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Altro che incostituzionale  – ha detto Pecoraro presidente dell’ANPAR,  unica associazione regolamentata ai sensi dell’art. 26 comma 2, d.lgs. 206/2007, inclusa nella lista delle organizzazioni aderenti al codice europeo di condotta dei mediatori – l’obbligatorietà per le materie di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lsg 28/2010 rimarrà tale. Anzi – continua Pecoraro –  è il caso che l’obbligatorietà  si estenda a tutti i diritti disponibili dei cittadini, questa proposta è stata  già avanzata al ministro Severino. Le osservazioni  della Corte di Giustizia Europea non si prestano a doppi equivoci  nè a doppie interpretazioni in merito alla “obbligatorietà”.

 

La Corte di Giustizia Europea, chiamata  a risolvere una pregiudiziale di un giudice di pace,  così osserva: “la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti”.  In particolare, il temine di quattro mesi non è apparso tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio. Inoltre, per la Corte – continua Pecoraro – l’obbligo del tentativo di mediazione in relazione a specifiche controversie è una  “misura idonea e non manifestamente sproporzionata” a perseguire taluni obiettivi quali la riduzione dei tempi processuali per la risoluzione delle controversie e la diminuzione del contenzioso giud! iziario, con conseguente miglioramento dell’efficienza  dell’amministrazione pubblica. Infine, la Corte ha ritenuto legittimo anche il pagamento punitivo del contributo unificato (art. 13 del D.Leg.vo 28/2010)  per chi non aderisce senza giustificato motivo alla mediazione “obbligatoria”. Legittima è anche la previsione di un periodo di quattro mesi per portare a termine il tentativo di mediazione.
La Corte di Giustizia Europea  ha anche osservato che il sistema sanzionatorio  “il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”.   
Su quest’ultimo punto – continua Pecoraro – la Corte Di Giustizia Europea ha fatto propria una mia proposta fatta alla Commissione Giustizia del Senato, nella quale si faceva presente quanto osservato dalla Corte di Giustizia Europea: eliminare dalla norma la  possibilità  di avanzare  una proposta da parte del mediatore. Non a caso fin dall’entrata in vigore della norma l’organismo che rappresento non consente per regolamento al mediatore di avanzare nessun tipo di proposta, salvo che  non venga richiesta  comunemente dalle parti.