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La legge 148/2011 entrata in vigore il 17 settembre 2011.

Novità in tema di mediazione obbligatoria.(art.8 co.5 D.Lgs.28/2010) – Parte chiamata è assente, il giudice condanna a pagare.

a cura di Domenico Lenoci

La legge 148/2011, che ha convertito, con modificazioni, il D.L.138/2011, entrata in gore pochi giorni fa, ha aggiunto all’art.8 comma 5, del Decreto legislativo 28/2010, in fine il seguente periodo, estremamente importante per il decollo definitivo della conciliazione ( scrivo l’art. completo ) :

” Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116, 2 co., cpc.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art.5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato  dovuto per il giudizio.”

Aggiungo, e non è cosa di poco conto, anche se vince nel giudizio di cui si tratta.

Importante questa norma perché si inserisce ed integra non un regolamento ministeriale di attuazione ma una vera e propria legge con l’obiettivo evidente del legislatore di contrastare le procedure di mediazione in cui una parte chiamata non si presenta senza giustificato motivo.

Ora una pena pecuniaria certa e quantificata a priori, quale è l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, sarà certamente un efficace antidoto per coloro i quali snobbano la mediazione per principio ,per abitudinarietà o, peggio ancora, per non conoscenza.

Anche con questa norma, il legislatore pone un altro tassello alle fondamenta dell’istituto della mediazione che, pian piano , sta assumendo i contorni precisi e netti di un procedimento strutturato per essere utilizzato da tutti gli operatori del diritto.

Devono essere anche i conciliatori designati, il cui compito è anche quello di attivare la comunicazione tra le parti, ad impegnarsi affinchè la parte chiamata in mediazione possa sapere, oltre che per i canali scelti dall’Organismo, l’avvio della procedura e i vantaggi che la mediazione comporta anche con una telefonata,un fax o una mail, per indurla a partecipare al procedimento.

Può darsi che la pena pecuniaria di cui abbiamo parlato indurrà la parte chiamata a superare le sue iniziali posizioni, insieme al suo legale, e a cominciare a discutere sugli interessi e non sul diritto.