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ANTICIPIAMO LE MAGGIORI NOVITA CONTENUTE NEL REGOLAMENTO  PRESENTATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL RILASCIO DEL  PARERE AL CONSIGLIO DI STATO

Come ampiamente atteso è in dirittura di arrivo “l’apposito” decreto ministeriale  della Giustizia che riguarda gli “Organismi di Conciliazione” , più in particolare il regolamento  attua quanto previsto nell’art. 2 del D. Leg.vo  28/2010 (mediazione finalizzata alle controversie in materia civile e commerciale).

Queste le novità:  
Formazione del registro degli organismi di mediazione
il registro degli organismi di mediazione  – tenuto presso il Ministero – sarà frazionato in due sezioni:

  1. registro degli organismi di conciliazione degli enti pubblici. Saranno iscritti – dopo l’accertamento dell’esistenza dell’assicurazione e dei requisiti dei mediatori – con la sola presentazione della domanda;
  2. registro degli organismi di conciliazione degli enti privati

Per l’iscrizione al registro è necessario:

  1. possedere un capitale non inferiore a diecimila euro;
  2. una documentata capacità organizzativa attestata dallo svolgimento dell’attivitˆ in almeno due regioni o province;
  3. avere una polizza assicurativa – da consegnare al momento della richiesta d’iscrizione – di importo non inferiore a cinquecentomila euro per la responsabilità da mediazione;

Nel registro, saranno iscritti di diritto gli organismi costituiti, anche in forma associata dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali nonchè gli enti che fanno parte del registro dei conciliatori in materia di controversie societarie ( Es: A.N.P.A.R).
Per quello che riguarda i mediatori, dovranno essere almeno in cinque e, sul versante della ammissione, possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale. I requisiti di onorabilità dei mediatori prevedono poi l’assenza di condanne definitive per delitti non colposi o a pene detentive non sospese, dell’interdizione anche temporanea da pubblici uffici, di misure di prevenzione o sicurezza, ma anche l’assenza di sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.I mediatori, potranno svolgere la loro attività per non più di cinque organismi di conciliazione. Gli enti iscritti al registro dovranno anche introdurre un regolamento di procedura che potrà prevedere anche l’obbligo di convocazione personale delle parti, le cause di incompatibilità dei mediatori, la limitazione della mediazione ad alcune materi! e. Escluso, invece, l’utilizzo solo del canale telematico.
L’Istituzione  di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali

Le indennità spettanti agli organismi di conciliazione
Le indennità spettanti agli organismi di conciliazione riguarderanno:

  1. le spese di avvio del procedimento, pari a un importo di 40 euro fissi,
  2. le spese di mediazione secondo le tabelle allegate al regolamento. In caso di liti  di specifica  difficoltà, sarà possibile elevare il compenso fino ad un quinto.

Elenco formatori per la mediazione
Il regolamento stabilisce  i criteri  per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè per lo svolgimento dell’attività di formazione.
Anche l’elenco degli enti formatori, così come per gli organismi di mediazione è suddiviso in due settori e più sezioni.
Gli enti formativi iscritti nell’Elenco dovranno  assicurare:

  1. percorsi di formazione non inferiori a 50 ore su materie specifiche indicate dal regolamento;
  2. un massimo di 30 partecipanti per corso;
  3. una prova conclusiva di almeno quattro ore.