E’ perfettamente vero che ognuno può esprimere un parere sui comportamenti dell’ANPAR e sul Ministero, ma ciò non significa pretendere l’impossibile. Facciamo chiarezza una volte e per sempre sul rilascio del PDG e sull’assegnazione e autorizzazione all’apertura di camere conciliative. Diciamo subito che i conciliatori che si sono formati con ANPAR anno 2008 fino ai primi mesi del 2010, hanno trovato SOLO nell’ANPAR la possibilità di iscrizione presso il Ministero, Nessun altro organismo di conciliazione fino all’entrata in vigore del D.Leg. 28/2010 e D.M. 180/2010 ha dato questa possibilità. Infatti, attualmente, solo l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR con i suoi 150 iscritti con PDG più i conciliatori – circa un centinaio – dell’Istituto Carlo Jemolo con il quale è stato stipulato un accordo di reciprocità, è l’UNICO che sta facendo fronte alle tantissime richieste di avvii di procedure che ci pervengono. Gli altri prima hanno atteso ora ci stanno copiando in tutto e per tutto, ma sono in gravissimo ritardo. Ci dicono molti di Voi del ricevimento di telefonate che promettono false opportunità da parte di organismi o pseudo tali. “Canti di sirene” ai quale bisogna stare molto attenti, prima pensavano di fare affari con la formazione oggi pensano di fare affari con gli organismi. Una raccomandazione per tutti, fidatevi solo di organismi dove gli amministratori, soci, componenti del direttivo, sia di quelli pubblici che privati RINUNCIANO AD ESSERE DESIGNATI CONCILIATORI/MEDIATORI, questo è un principio che il nostro Presidente ha posto all’attenzione del Ministro Angelino Alfano già da tempo e speriamo venga preso in considerazione e fate anche attenzioni a chi Vi chiede soldi o decurtazioni sulle indennità da corrispondere ai mediatori. L’anpar come sapete accetta solo contributi volontari da parte di chi è designato a dirimere la controversia e come tale è fatturato.
Questo non è tutto, c’è da dire anche che, se, il Ministero avesse riconosciuto gli altri 90 mediatori -l a cui lista fu presentata il sei agosto del 2010, ma, che solo in data 6 novembre dello stesso anno (il giorno dopo la pubblicazione del DM 180 citato) ,- non ha concesso il PDG, avremmo avuto la possibilità di designare circa 350 conciliatori. Anchen in questo caso, come vedete non abbiamo nessuna colpa. Un’osservazione, però deve essere fatta per quelli che che pur essendosi formati negli anni precedenti hanno atteso l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, senza provvedere all’iscrizione, e sono proprio questi che oggi “sbraitano” verso l’organismo ingiustamente perchè non hanno il PDG. L’ANPAR ha sempre informato e poi abbiamo chiesto che le cose andavano fatte in un determinato modo, chi capito il contrario è in perfetta mala fede, gli affaristi della mediazione, tra questi anche formatori, sono stati già esclusi dal nostro circuito, per altri che per loro ESCLUSIVA colpa sono stati scettici, o hanno dato retta a chi ha fatto di tutto per essere “primo attore” mentre era solo una “comparsa” dicendo a chi ha frequentato i nostri corsi che solo attraverso i loro interventi potevano essere delegati o autorizzati ad aprire uffici di conciliazione, trattenendosi domande e richieste “per non far nascere “concorrenti” sulla piazza sono stati già presi e si stanno prendendo i provvedimenti opportuni. Ci rimettiamo al vostro buon senso per e ripetiamo ancora che i delegati provinciali hanno solo potere di rappresentanza rper cui invitiamo i corsisti e diciamo che se qualcuno tra di loro ha ricevuto richieste dietro pagamento di compenso per essere autorizzati ad aprire ufficii di ocniliazione e/o delegazioni di comunicarcelo, provvederemo ad agire contro di loro nella sede più opportuna.
E’ stato anche detto che il presidente ANPAR non fa pressione presso il Minsitero per il rilascio del PDG, anche queste affermazione non rispondono al vero, si riporta in calce una delle ultime comunicazioni inviate al ministero. Putroppo il Ministero sta perseguendo fatti specifici e giustamente l’attuale forza lavoro non può fare miracoli. E’ già troppo quello che fanno. Non tutti sanno che l’ANPAR, ha chiesto di mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per il Ministero, due unità lavorative esperte nella disamina delle domande per accelerare i tempi ma nemmeno su questo abbiamo ricevuto risposta. La legge in materia è chiara ed è per questo motivo che il Ministero risponde di rivolgersi all’organismo al quale appartenete e l’organismo non può che rispondervi che dovete attendere questo vale sia per i formatori che per i mediatori. E’ pur vero che molto probabilmente ci sono nuovi enti formatori o nuovi organismi di conciliazione che sono tali solo grazie al silenzio-assenso previsto (30 e 40 gg) previsto dal D.M., forse anche senza i requisiti a voi richiesti, (per esempio che succederà per mediatori che sono stati cancellati dall’organismo dove si erano iscritti ed hanno dichiarato di essere in possesso del PDG ????????????????????? ) è altrettanto vero che il Responsabile (Ministero), sarà molto severo nei confronti di questi soggetti, anche se si sta facendo di tutto affinchè non scatti il silenzio assenso. Noi possiamo lanciare solo un messaggio quello di fare MOLTA ATTENZIONE a quello che leggete e a quello che viene pubblicato.
Questa la missiva inviata al Ministero
Al Direttore Generale della giustizia civile Dott.ssa Maria Teresa Saragnano
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Si fa seguito alla comunicazione del 23/02/2011 DAG del 07/03/2011 n. 0032196.u, con la quale la S.V. ha inteso comunicare la linea interpretativa della Direzione Generale in materia di tenuta del registro degli organismi di mediazione e degli elenchi degli enti di formazione.
Dalla lettura attenta di quanto scritto e della previsione di cui all’art. 4 del D.M. 180/2010, appare che il mediatore può essere chiamato a dirimere controversie di cui all’art. 2 e 5 del citato decreto solo DOPO CHE IL RESPONSABILE DEL REGISTRO abbia controllato i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori ( ciò non solo all’atto della prima iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione, ma anche nel caso di richiesta di inserimento di un nuovo mediatore o formatore). Per essere più esplicito questo significa, forse che, il neo- mediatore deve attendere un PDG per poter essere designato dall’organismo o dagli organismi ai quali ha offerto la propria disponibilità quale mediatore professionale o può già esercitare a prescindere da un qualsiasi atto autorizzzativo da parte della S.V. Ill.ma? A mio modesto parere il dubbio generato dalla nota interpretativa di un emanazione di PDG nominativo cozza contro il chiarimento di cui alle FAQ dove chiaramente alla domanda “Chi sono i mediatori che possono avvalersi del regime transitorio? “ la risposta è “ Ad avvalersi del regime transitorio di cui all’articolo 20 del D.M. 180/2010 sono solo i mediatori già INSERITI NEGLI ELENCHI INTERNI DEGLI ORGANISMI e non si fa richiamo a nessun atto autorizzativo o PDG “