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E’ perfettamente vero che ognuno può esprimere un parere sui comportamenti dell’ANPAR  e sul Ministero, ma ciò non significa pretendere l’impossibile.  Facciamo chiarezza una volte e per sempre sul rilascio del PDG e sull’assegnazione e autorizzazione all’apertura di camere conciliative. Diciamo subito che  i  conciliatori che si sono formati con ANPAR anno 2008 fino ai primi mesi del 2010, hanno trovato SOLO nell’ANPAR la possibilità di iscrizione  presso il Ministero, Nessun altro organismo di conciliazione  fino all’entrata in vigore del D.Leg. 28/2010 e D.M. 180/2010  ha dato questa possibilità. Infatti, attualmente,  solo l’Organismo Internazionale  di Conciliazione & Arbitrato  dell’ANPAR con i suoi  150 iscritti con PDG più i conciliatori – circa un centinaio –  dell’Istituto Carlo Jemolo con il quale è stato stipulato un accordo di reciprocità,  è l’UNICO che sta facendo fronte  alle tantissime richieste di avvii di procedure  che ci pervengono. Gli altri  prima hanno atteso  ora ci stanno copiando in tutto e per tutto, ma sono in gravissimo ritardo.  Ci dicono molti di Voi del ricevimento di telefonate che promettono   false opportunità da parte  di organismi o pseudo tali.  “Canti di sirene” ai quale bisogna stare molto attenti, prima pensavano di fare affari con la formazione oggi pensano di fare affari con gli organismi. Una raccomandazione per tutti, fidatevi solo di organismi  dove gli amministratori,  soci, componenti del direttivo, sia di quelli pubblici che  privati  RINUNCIANO AD ESSERE DESIGNATI CONCILIATORI/MEDIATORI, questo è un principio che il nostro Presidente ha posto all’attenzione del Ministro Angelino Alfano già da tempo e speriamo venga preso in considerazione e fate anche attenzioni a chi Vi chiede soldi o decurtazioni sulle indennità da corrispondere ai mediatori. L’anpar come sapete accetta solo contributi volontari da parte di chi è designato a dirimere la controversia e come tale è fatturato.
Questo non è tutto,  c’è da dire anche che, se, il Ministero avesse riconosciuto gli altri 90  mediatori  -l a cui lista fu presentata  il sei agosto  del 2010, ma, che solo in data 6 novembre dello stesso anno (il giorno dopo la pubblicazione del DM 180 citato) ,- non ha concesso il  PDG, avremmo avuto la possibilità di designare circa 350 conciliatori. Anchen in questo caso, come vedete non abbiamo nessuna colpa. Un’osservazione, però  deve essere fatta per quelli che che pur essendosi formati negli anni precedenti hanno atteso l’entrata in vigore  dell’obbligatorietà, senza provvedere all’iscrizione,  e sono proprio questi che oggi  “sbraitano” verso  l’organismo  ingiustamente perchè non  hanno il PDG. L’ANPAR ha sempre informato e poi abbiamo chiesto che le cose  andavano fatte in  un determinato modo, chi capito il contrario è in perfetta mala fede, gli affaristi della mediazione, tra questi anche formatori, sono stati già esclusi dal nostro circuito, per altri che per loro ESCLUSIVA colpa sono stati scettici, o hanno dato retta a chi  ha fatto di tutto per essere “primo attore” mentre era solo una “comparsa” dicendo a chi  ha frequentato i nostri corsi che solo attraverso i  loro interventi potevano essere delegati o autorizzati ad aprire uffici di conciliazione, trattenendosi  domande  e richieste “per non far nascere “concorrenti” sulla piazza sono stati già presi  e  si stanno prendendo i provvedimenti opportuni. Ci rimettiamo al vostro buon senso  per  e ripetiamo ancora  che i delegati provinciali  hanno solo potere di rappresentanza rper cui invitiamo i corsisti  e diciamo che se qualcuno  tra di loro ha ricevuto richieste dietro pagamento di compenso  per essere autorizzati ad aprire ufficii di ocniliazione e/o  delegazioni di comunicarcelo, provvederemo ad agire contro di loro nella sede  più opportuna.
E’ stato anche  detto che il presidente ANPAR non fa pressione presso il Minsitero per il rilascio del PDG, anche queste affermazione  non rispondono al vero, si riporta in calce una delle ultime comunicazioni inviate al ministero. Putroppo il Ministero sta perseguendo fatti specifici  e giustamente l’attuale  forza lavoro  non può fare miracoli. E’ già troppo quello che fanno. Non tutti sanno che l’ANPAR, ha chiesto di  mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per il  Ministero, due unità lavorative esperte nella disamina delle domande per accelerare i tempi ma nemmeno su questo abbiamo ricevuto risposta. La legge in materia è chiara ed è per questo motivo che il Ministero risponde di rivolgersi  all’organismo al quale appartenete e l’organismo non può che rispondervi che dovete attendere questo vale sia per i formatori che per i mediatori. E’ pur vero che molto probabilmente ci sono  nuovi enti formatori o nuovi organismi di conciliazione  che sono tali solo grazie al silenzio-assenso previsto  (30 e 40 gg) previsto dal D.M., forse anche senza i requisiti a voi richiesti, (per esempio che succederà per mediatori  che sono stati cancellati dall’organismo dove si erano iscritti  ed hanno dichiarato di essere in possesso  del PDG ????????????????????? ) è altrettanto vero che  il Responsabile (Ministero), sarà molto severo nei confronti di questi soggetti, anche se  si sta facendo di tutto affinchè non scatti il silenzio assenso. Noi possiamo lanciare solo un messaggio quello di fare  MOLTA ATTENZIONE a quello che leggete e a quello che viene pubblicato.
Questa la missiva inviata al Ministero
Al Direttore Generale della giustizia civile Dott.ssa Maria Teresa Saragnano
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Si fa seguito alla  comunicazione del  23/02/2011 DAG del 07/03/2011 n. 0032196.u, con la quale la S.V.  ha inteso  comunicare  la linea interpretativa  della Direzione Generale in materia  di tenuta del registro degli organismi di mediazione e degli  elenchi degli enti di formazione.
Dalla lettura attenta di quanto scritto  e della previsione  di cui all’art. 4 del D.M. 180/2010, appare che il  mediatore può essere chiamato a dirimere controversie di cui all’art. 2 e 5 del citato decreto solo DOPO CHE IL RESPONSABILE  DEL REGISTRO abbia controllato i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori ( ciò non solo all’atto  della prima iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione, ma anche nel caso di richiesta di inserimento di un nuovo mediatore o formatore). Per essere più esplicito  questo significa, forse che,  il neo- mediatore deve attendere  un PDG  per poter essere designato dall’organismo o dagli organismi ai quali ha offerto la propria disponibilità quale mediatore professionale  o  può già esercitare a prescindere da  un qualsiasi atto autorizzzativo da parte della S.V. Ill.ma?  A mio modesto parere  il dubbio  generato dalla nota interpretativa di un  emanazione di PDG nominativo cozza contro il chiarimento di cui alle FAQ dove   chiaramente  alla domanda “Chi sono i mediatori  che possono avvalersi del regime transitorio? “ la risposta è  “ Ad avvalersi del regime transitorio di cui all’articolo 20 del D.M.  180/2010 sono solo i mediatori  già INSERITI NEGLI ELENCHI INTERNI DEGLI ORGANISMI e non si fa richiamo a nessun  atto autorizzativo o PDG “