LE F.A.Q. DEL 2011

DOMANDA
Buonasera,
vorrei avere le seguenti delucidazioni in merito al corso di formazioni per mediatori:
– di quali qualifiche dispongono i docenti che interverranno?
– quale probabilità si ha di lavorare una volta abilitati? ossia: l’ente di formazione collabora direttamente con l’ente di mediazione?  Ed eventualmente: con che tipo di rapporto di lavoro?
– dove potranno essere svolte fisicamente le sedute a Torino?
In attesa di una vostra risposta
Cordialmente S.C- Torino

RISPOSTE
I formatori  sono nominati con PDG pubblicato sulla G.U.  dal Ministero di Giustizia  e sono iscritti nell’apposito Albo. Inoltre i corsi formativi di enti accreditati devono essere asseverati da un responsabile scientifico di chiara fama ( per maggiori chiarimenti legga gli step sulla home page del sito www.anpar.it
Troverà la risposta leggendo attentamente quanto riportato sul sito.   
Il luogo degli incontri  li scelgono le parti in  mancanza l’organismo adito assieme al conciliatore designato (generalmente presso camere conciliative  presenti sul territorio degli organismi di conciliazione)

DOMANDA
Salve, mi chiamo M. e vi scrivo da ………… Avrei intenzione di  partecipare ad uno dei vostri corsi formativi per mediatore (nel mio  caso la sede più vicina sarebbe…………) ma, prima, vorrei porvi alcuni  quesiti ai quali vi chiedo, cortesemente, di rispondere anche se vi  sembreranno banali:
– al termine del corso vi è un’automatica iscrizione all’Albo dei  mediatori?
– dopo l’iscrizione all’Albo si rimane ‘staticamente’ inseriti in una  lista di aspiranti ‘mediatori’ o vi possono essere concrete  possibilità  di lavoro?
– come avviene materialmente l’esercizio della professione di  mediatore? Mi spiego; è necessario ‘appoggiarsi’ ad uno studio legale  o  può avvenire privatamente?
– come vengono assegnate le cause?
– nella mia città, ………….., è presente un vostro referente al quale  possa chiedere, eventualmente, informazioni al riguardo?
Infine vi pongo un ultimo quesito: essendo un appartenente alle FF.AA esiste una convenzione in atto tra la vostra Associazione e la  mia Amministrazione?
Vi porgo i più cordiali saluti e, scusandomi per i numerosi quesiti,  resto in attesa di un vostro cortese cenno di risposta.

RISPOSTE
Egr. Signor. —–, presuppongo sia un laureato o un iscritto ad un albo professionale, perchè se cosi non è non può frequentare nessun corso.
In proposito   legga con molta attenzione gli STEP  inseriti sulla homepage del nostro sito www.anpar.it
L’attività di conciliatore è come  l’avvio di una qualsiasi attività libero professionale (avvocato commercialista ecc), dipende dalle capacità personali e da come il soggetto è inserito nel sociale
Nessuna delle due il conciliatore è designato – secondo le competenze  e secondo le capacità – a discrezione del rappresentante legale dell’organismo, da qui la necessità di frequentare un corso con  enti che  sono sia enti formativi che  organismi di conciliazione e sta anche in questo la differenza di costo dei corsi che sono differenti, come vedrà meglio nei dettagli collegandosi al sito.
Abbiamo un nostro delegato Avv. Bianchi Daniele di Pisa, che si interessa della logistica, è opportuno invece telefonare  al seguente n. 089.274306 chiedere dott. Sabina o Antonella
Non esistono assegnazioni di cause ma designazioni per dirimere  bonariamente le controversie  in materia civile e commerciale.
E’ stata fatta (può vederlo sul sito  “convenzioni) già una particolare  convenzione con vostri colleghi  della regione Calabria per questo deve rapportarsi con le persone di cui sopra.

DOMANDA
Buongiorno, la presente per richiederVi alcune informazioni sul corso di conciliatore –  mediatore professionista.
Gradirei conoscere le date e le sedi del corso nella città di Genova (o  comunque nelle città vicine a Genova ), io sarei disponibile dal mese di marzo (dopo il 07.03).
Vorrei sapere:ì
a) se il possesso del requisito di una specifica formazione e di uno specifico  aggiornamento almeno biennale è acquisito attraverso il Vostro corso o si deve  possedere prima del corso;
b) se una volta sostenuto con esito positivo l’esame finale del corso si può  ottenere l’iscrizione al Vostro albo (previo superamento esame e colloquio di  ammissione con il responsabile)?
c) se ottenuta l’iscrizione all’albo dei conciliatori si può esercitare la  professione di conciliatore in modo autonomo nella città di residenza ? O è  necessario un tirocinio ulteriore o ci si deve associare con altri conciliatori  o altro ancora?
Nell’attesa di ricevere un Vostro riscontro Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione prestata. Cordiali saluti
S.C.

RISPOSTA
Certamente dopo la data del  07/03 saranno istituiti altri corsi in Liguria. L’istituzione del corso con le date sarà pubblicato sul sito  www.anpar.it  cartella corsi formativi.

a)  Deve prima frequentare il corso di 50 ore iscriversi poi ad un organismo che la designi a dirimere le controversie. Dalla data di superamento del corso  ha due anni di tempo per l’aggiornamento di 18 ore  nelle materie di cui al  programma, ministeriale.
b) La differenza del nostro corso nei confronti di altri che sono solo enti formativi  sta nel fatto che una volta superata la prova finale di valutazione si ha accesso al nostro organismo (legga gli step sul sito www.anpar.it)
c) Non esiste  esercizio autonomo dell’attività di conciliatore, la designazione  avviene  attraverso un organismo di conciliazione e secondo le proprie competenze. Non esistono ulteriori tirocini (solo l’aggiornamento biennale), non conviene associarsi con altri conciliatori salvo casi particolari,  con ANPAR esiste la possibilità di essere autorizzato all’apertura di un ufficio di mediazione o delegazione

DOMANDA
Egregi Signori, Vi chiedo gentilmente risposta/informazioni alle seguenti domande:

1. I corsi della Formazione della casa editrice_______ sono abilitati del ministero della giustizia o meno, in particolare il corso del _____ a Treviso
2. Quali sono le condizioni/casi in cui una richiesta d’iscrizione all’albo viene respinta?
3. Quali sono i requisiti generali per fare la richiesta d’iscrizione all’albo?
4. La cittadinanza estera (comunque UE) come condiziona (se condiziona) l’iscrizione?
Cordiali saluti.
Attendo Vostre risposte, ringraziandoVi in anticipo, cordiali saluti:
A. W. (PD)

RISPOSTE

Egr.  W____presuppongo che Lei sia un laureato o un iscritto ad un ordine professionale, perchè se,  non ha uno di questi titoli non potrebbe frequentare nessun tipo di corso per mediatore.
1. Cliccando sul link qui allegato troverà tutti gli enti formativi   che sono accreditati presso il Ministero. Comunque, non è importante l’ente formativo, è l’organismo il vero motore della mediazione senza la designazione dello stesso, non si esercità l’attività di conciliatore.
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_2.wp;jsessionid=ED579A4936AE8279CAA8A55B05A93C63.ajpAL02

2. Il responsabile di un organismo respinge la richiesta quando non conosce le competenze del richiedente in particolare: il grado di apprendimento  o la conoscenza della prova di valutazione. Da qui l’importanza di un corso con ente che sia anche organismo (legga gli step   riportato sulla home page del nostro sito www.anpar.it
3. Il curriculum e come detto la conoscenza  diretta con il rappresentante legale dell’organismo e il superamento di un corso attestato  “adeguato  e completo da parte del responsabile scientifico iscritto  nella sezione  “B” parte ii  del comma 3 dell’art. 17 del D.M. n 180/210
4. No! al contrario  la rafforza in quanto potrebbe  iscriversi anche nell’Elenco dei mediatori internazionali.

DOMANDA
Mi chiamo P. C. , sono un dipendente pubblico e sono laureato in giurisprudenza e scienze politiche. Avrei la necessità di ricevere alcuni chiarimenti, in primis sulla possibilità o meno di frequentare il corso per l’abilitazione alla mediazione civile e in secondo luogo sulla compatibilità tra il rapporto di pubblico impiego e il ruolo stesso del conciliatore (o se invece si richiama semplicemente ai divieti generali sul pubblico impiego) . Grazie della disponibilità porgo i miei più cordiali saluti.
C.P

RISPOSTA
Egr. Dott.  non vi sono incompatibilità di alcun genere con l’attività di conciliatore/mediatore lo stesso ministero come vede dall’allegato ha autorizzato i cancellieri ad esercitare questa attività. Non c’è obbligo di nessuna partita IVA di conseguenza  l’attività si considera occasionale.  Legga attentamente  sulla homepage gli “step” per la formazione tenendo conto che  frequentare  un corso con chi è solo ente formativo metaforicamente  significa avere la patente ma non l’auto, considerato che la designazione a risolvere controversie  è fatta dal rappresentante legale di un organismo iscritto nel Registro. Buon anno, buon lavoro e cordiali saluti

DOMANDA
Egregio dott. Pecoraro, Le scrivo in rappresentanza di un gruppo di 7 professionisti, che hanno in progetto di gestire una sede di prossimità affiliata con l’ANPAR presso il Comune di __________).
Abbiamo già individuato alcuni locali muniti di elevata visibilità e dotati delle caratteristiche richieste dal Vs. Organismo di conciliazione.
Preciso fin d’ora che ha già ricevuto una prima richiesta di chiarimenti da parte di una nostra collega, avv. _____-, tuttavia, andando avanti con la pianificazione del nostro progetto, abbiamo ritenuto opportuno rivolgerLe ulteriori chiarimenti sulle seguenti problematiche:
1.    Clausola di esclusiva
Per quanto ci è dato apprendere, la suddetta clausola dovrebbe riguardare solamente la sede di prossimità e non anche il singolo conciliatore che svolge attività presso la stessa.
Posto quanto sopra, attendiamo conferma della possibilità di ciascun conciliatore che svolgerà attività in tale sede di poter prestare attività conciliativa presso altri enti.
Inoltre ci interessa sapere se la sede di prossimità verrà concessa in esclusiva o se sarà possibile aprire analoghe strutture da parte di altri soggetti muniti di attestato A.N.P.A.R.
2.    Fatturazione e distribuzione degli oneri di conciliazione
Per quel che riguarda la fatturazione ci interessa sapere se la stessa dovrà essere eseguita dal singolo conciliatore o se, invece, qualora venga costituita un’associazione tra professionisti, le fatture potranno essere emesse dall’associazione stessa.
Relativamente alla distribuzione degli oneri di conciliazione, vorremmo maggiori ragguagli riguardo alle modalità di riparto degli stessi tra conciliatori ed A.N.P.A.R nazionale.
3.    Accreditamento ed iscrizione
Una nostra collega ha seguito il corso per conciliatori organizzato dall’_______, tuttavia è interessata a seguire il corso integrativo di 10 ore organizzato dall’A.N.PA.R..
Fermi restando i costi, già dettagliatamente illustrati sul sito ufficiale dell’A.N.PA.R., vorremmo sapere se per questa persona sarà possibile iscriversi presso l’albo dei conciliatori professionali istituito dal Vostro organismo di conciliazione e svolgere successivamente attività presso la costituenda sede di conciliazione.
4.    Convenzioni per la conciliazione
Il nostro gruppo è considerevolmente radicato sul territorio ed è in grado di far convergere presso un ufficio di prossimità il contenzioso di svariati studi legali della zona. Allo stesso modo vi è la possibilità di coinvolgere molte imprese che sarebbero interessate alla definizione di eventuali controversie mediante soluzioni conciliative.
Ragion per cui vorremmo proporre alle summenzionate imprese delle convenzioni e/o integrazioni contrattuali, ciò al fine di ottenere un’esclusiva del nostro ufficio di conciliazione per le eventuali controversie che possano insorgere nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Sul punto, quindi, vi chiediamo l’invio dei modelli delle convenzioni stipulate dall’A.N.PA.R., in modo tale da poter seguire analoghi criteri di stipula dei suddetti accordi.
Stipula polizza assicurativa
Inoltre, essendo interessati alla stipula di una polizza assicurativa professionale, chiediamo ragguagli su eventuali polizze sottoscritte dall’A.N.PA.R. e se detto organismo ha stipulato eventuali convenzioni volte a fornire una copertura assicurativa alle sedi di prossimità.
Sul punto, pertanto, ci rimettiamo alla Sua esperienza nel settore per eventuali consigli e delucidazioni.
La ringraziamo fin d’ora per la Sua disponibilità.

RISPOSTA
Non è possibile l’esistenza di  “affiliazioni”  tra l’Organismo che rappresento e soggetti professionalmente non possono essere affiliati in quanto liberi professionisti

Come già riferito all’Avv. M_____ è preferibile formare “gruppo”  è attendere  tempi migliori prima di affrontare spese che potrebbero poi, rivelarsi esagerate nei confronti dei compensi che potreste ricevere  come mediatori designati a dirimere controversie. Prepararsi sul territorio in tempo per l’obbligatorietà è importantissimo per Voi.
La clausola di esclusività  riguarda i soli mediatori che non sono assegnatari nè di delegazione nè di uffici di “prossimità”  e/o di conciliazione. I non  autorizzati come sapete possono far parte, fino ad un massimo di cinque organismi.

Vedi risposta al punto precedente.

Il direttivo ultimo A.N.P.A.R., ha stabilito  1 ufficio per ogni 5.000 abitanti, potrebbero esserci variazioni in più o in meno a secondo dei carichi di lavoro, che ci saranno. E’ a discrezione dell’ente aprire e chiudere  “ad horas” delegazioni e/o uffici di conciliazione.
Dovete impiantare come associazione un sistema contabile  che deve regolare internamente i rapporti tra ricavi e spese ed esternamente fatturare come associazione con il nome del mediatore  che ha effettuato la prestazione.
Il compenso è corrisposto al mediatore designato, se, Vi costituite in associazione  li regolate tra di Voi per noi è il conciliatore, che deve prestare personalmente la prestazione, a dover dar conto all’organismo del suo operato.

In linea del tutto eccezionale possiamo derogare alla regola, considerato che  garantisce M_____________ e Voi della Sua professionalità (fino ad oggi i tantissimi esaminati o incontrati personalmente rinvenienti da altri corsi non si sono dimostrati all’altezza per dirimere controversie)
Questa è una buona cosa come già detto all’avv. M_______
Al fine  di spedirVi quanto sopra  richiesto, dovete prima decidere cosa intendete  fare.
NON DOVETE stipulare nessuna polizza assicurativa, buttereste solo soldi, già da due anni è stato approntato uno studio per una polizza ad hoc per i mediatori  nei confronti dell’organismo, per ora garantisce l’organismo per VOI

GLI ESPERTI RISPONDONO 2010

DOMANDA

Egregio Presidente Pecoraro, Gentile Staff dell’Anpar, così come egregiamente svolto dalla Vostra Associazione, da tempo anche la Redazione di MediazioneCivile.it svolge (seppur tramite un sito web provvisorio, nell’attesa della definizione dell’istituto) un’intensa opera di divulgazione della cultura della risoluzione extragiudiziale delle controversie e dell’istituto della mediazione civile.

I buoni risultati sin qui raggiunti sono dimostrati dall’aumento esponenziale del numero dei visitatori e dalle numerosissime e-mail che giungono ai nostri indirizzi.

Nello specifico, la maggior parte di esse contiene richieste di informazioni per diventare mediatore civile e sono diversi i mittenti che, nelle loro lettere, citano espressamente i corsi dell’Anpar chiedendo se essi permettano di ottenere una qualifica legalmente riconosciuta.

Coerentemente con la correttezza e trasparenza del servizio divulgativo fornito, vorremmo poter essere in grado di rilasciare delle informazioni precise ed affidabili, anche in considerazione di un assetto dell’istituto giuridico ancora in fieri.

Pertanto, con la presente Vi chiediamo cortese conferma del fatto che i Vostri corsi permettano di ottenere espressamente la qualifica di “Mediatore Civile e Commerciale ex D.Lgs. 28/2010”.

Facendo affidamento sulla disponibilità e sull’efficienza che da sempre contraddistinguono il Vostro Sodalizio e magari anche nella prospettiva di un futuro rapporto di collaborazione, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

La qualifica che si acquisisce frequentando un corso attraverso il nostro ente accreditato presso il Ministero è  quella di conciliatore specializzato  nelle materie di cui all’ex art. 1 del D. Leg 5/2003 ovvero tutela dei diritti disponibili in materia societaria di cui al TITOLO V del codice civile – Art. 2247 e seguenti.
La “Formazione specialistica” non riguarda la mediazione civile e commerciale, infatti per quest’ultima, l’ente formativo ANPAR si atterrà  alle regole che saranno emanate con i D.M. di cui al D.Leg.vo 28/2010, che riguardano specificatamente:
1. L’elenco dei formatori per la mediazione civile e commerciale.
2. Le regole per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli enti iscritti.
3. Le regole per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da  da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.
4. La data  a decorrere dalla quale la partecipazione  all’attività di formazione costituisce per il mediatore requisito di qualificazione  professionale.   
Questi decreti, (che non sono legge) inoltre,  prevedono per  gli “Organismi di Conciliazione”
1. La formazione e la revisione dell’attuale registro dove sono iscritti gli organismi di conciliazione.
2. Le regole per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli organismi iscritti.
3. L’istituzione di separate sezioni del Registro per la trattazione degli affari  che richiedono “specifiche competenze”  anche in materie di consumo e internazionali.
4. La determinazione delle indennità spettanti agli organismi.
Da quanto sopra, si evince che almeno fino all’emanazione dei D.M. rimane,  inalterata l’ossatura del D. Leg.vo 28/2010, così come legiferato,  riguardante l’intera attività  di mediazione civile,per cui ad oggi, sono solo gli attuali organismi  iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Giustizia abilitati a ricevere le domande di avvio di procedure conciliative così come previsto alla lettera d) ed e)  dell’Art. 1 del D. Leg.vo n. 28/2010.

DOMANDA
Egr. Presidente, unitamente ai miei saluti e come sempre auguri di buon lavoro, vorrei segnalarLe le seguenti problematiche.
La prima attiene i corsi di formazione.
Per quanto concerne la formazione, molti colleghi mi chiedono la validità del percorso formativo con listituto della mediazione civile e commerciale.
In buona sostanza il quesito ricorrente, che pone un forte dubbio all’adesione al corso, attiene alla corrispondenza dei contenuti del corso e della qualifica da conseguire, alla nuova veste di mediatore civile e commerciale.
Sul sito, infatti, risultano pubblicizzati corsi per mediatori civili e commerciali, sebbene ad oggi non risulti entrata in vigore la normativa secondaria collegata al D. lgs 4/2010 e pur prevista in seno al medesimo.
Non si pone in discussione la figura del conciliatore specializzato, legato alla normativa del rito societario. Quanto piuttosto la possibilità di ritenere validi essi corsi per la qualifica di mediatori civili e commerciali.
Per la risposta  ci si riporta quanto già detto  alla risposta n. 1 le  40 ore di frequenza del corso specializza il conciliatore  ad essere nominato da un organismo ad esercitare l’attività per la quale si è formato.
La seconda problematica attiene agli uffici di conciliazione territoriale.
Vorrei conoscere, anche a solo titolo di linee guida per il futuro, se le agenzie territoriali, (regionali, provinciali e comunali ovvero di quartiere per come indicato nelle mail precedenti) che verranno a costituirsi possano essere costituite così, in forma libera, senza alcun collegamento di stabile rappresentanza con l’ente nazionale, come invece appare richiedere attualmente la normativa di cui al D.M. 222/2003 laddove discorre di rappresentanti dell’ente, il nominativo dei quali dev’essere comunicato al Ministero.
Non ritengo, infatti, che possa ritenersi sufficiente al fine una mera delega d’incarico, come quella attualmente conferita.
In attesa di Sue, cordialmente.
N. M. – Catanzaro

RISPOSTA
Preliminarmente occorre  precisare che l’attuale corso per conciliatore specializzato è di 40 ore di cui 32 riflettono  teoria, pratica e tecniche di  conciliazione per la cosiddetta “conciliazione di base” facoltativa, le cui materie, sono state tutte trasfuse nel decreto legislativo 28/2010. Pertanto il soggetto che frequenta il corso oggi, apprende  tutti i contenuti necessari per diventare un conciliatore ed effettuare la mediazione civile e commerciale come già avveniva ed avviene. La differenza tra prima dell’approvazione della legge 28/2010  ed oggi è che per poter,  oggi effettuare la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale, il conciliatore deve specializzarsi ed iscriversi ad un Organismo riconosciuto presso il Ministero ( art. 8 D.Leg. 28/2010).
Detto questo, si precisa che sia la la mediazione facoltativa che quella demandata dal  giudice (comma 4° Art. 5)  sono (di fatto) in vigore già dal 20/03/2010,  mentre per  quelle  materie il cui esperimento del tentativo è obbligatorio (causa improcedibilità alla domanda giudiziale)  pur entrando in vigore a partire dal 20/03/2011 (art 5 – comma 1° del D.L.vo 28/2010), è possibile solo  mediante conciliatori specializzati, cioè quelli che hanno frequentato già un percorso formativo di apprendimento sia della conciliazione di base e di quella specialistica ex  legge 5/2003, la cui materia, rientra fra le controversie risolvibili attraverso la mediazione civile e commerciale. Ad avvalorare quanto appena scritto, i nostri formatori, a partire dal mese di aprile  sono obbligati a tenere lezioni  anche alla luce di quello che prevede il neo decreto legislativo 28/2010.
Non esiste nessuna normativa  secondaria,  perchè il D.Leg. 28/2010 è già normativa secondaria in vigore,  emanata in funzione di una direttiva Cee che assume il ruolo di legge primaria (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008, n. 2008/52/Ce).
Successivi decreti attuativi saranno emanati  successivamente ma, solo per ciò che riguarda la formazione del registro degli organismi di conciliazione (fatti salvi quelli già esistenti)   e la sua revisione, riguarderanno  anche,  le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti e l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi. Fino all’adozione di tali decreti si applicano,  le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223 (Art. 16 comma 2° legge 28/2010).
Il dubbio palesato, per altro verso, appare confortato dallo stesso orientamento dei responsabili degli uffici del Ministero, i quali ritengono valido il titolo di conciliatore al solo fine di espletare tentativi in materia bancaria, societaria, e finanziaria, ma non anche per tutte le materie di cui al d. lgs. 4/2010. Il che comporta la ulteriore necessità di adeguamento formativo per chi come, il sottoscritto, potrà ritenersi solo conciliatore e non anche mediatore.
Ed è giusto cosi, infatti in materia societaria è stato abolito il rito ma non  la materia le cui controversie continuano a risolversi attraverso conciliatori specializzati, fino a quando non saranno emanati  i decreti di cui fatto cenno al punto precedente. (Art. 16 comma 2° legge 28/2010). Per quanto riguarda eventuali adeguamenti formativi  ad oggi non c’è nessuna legge che lo impone, l’ANPAR interpretando  forse,  il pensiero del Ministro ha ritenuto di istituire corsi di specificità, per  offrire  al cittadino quella professionalità ed alta specializzazione che il  Ministro ha invocato in tutte le conferenze stampa.
Anche, in questo caso, lo scrivente pensando di aver interpretato bene il pensiero del Ministro, quando ha parlato di “uffici di prossimità sotto casa”  tramutato in fatto questo principio che, non ha nulla a che vedere  con il DM 222/223. L’Art. 4 comma 1°  del D. Leg.vo 28/2010, recita che la parte  che chiede di risolvere una controversia in materia civile e commerciale deve presentare un’istanza mediante deposito di  presso un organismo ed ancora ( l’art. 8) All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore …..omissis…….. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. Dunque, nessun stabile rappresentanza dell’Organismo  con le delegazioni o uffici di conciliazione, queste servono esclusivamente a divulgare il nuovo istituto giuridico della conciliazione ed essere punto di riferimento  per le conciliazioni che  vengono avviate all’organismo anche tramite  loro.

DOMANDA
Spett/le ANPAR,,  sono G. N. di 26 anni, neo laureato in Giurisprudenza.
Navigando su internet ho trovato i suoi contatti sul sito www.anpar.it e mi sono permesso di inviarLe questa mail per avere maggiori informazioni circa la conciliazione stragiudiziale.
Sarei seriamente intenzionato a frequentare un corso organizzato dall’anpar, ma vorrei sapere se poi ci sono reali probabilità di entrare in questo settore lavorativo, soprattutto con la recente riforma del diritto processuale civile.
In attesa di suo riscontro distintamente saluto.
G.N. Lecce

RISPOSTA
Preg.mo dottore, personalmente credo molto e coltivo da tanto tempo lo studio delle discipline di risoluzione stragiudiziale delle controversie; dunque, ho accolto con entusiasmo la novità legislativa.
Da qui a garantirLe una possibilità professionale/lavorativa concreta, a seguito della frequentazione di un corso formativo, il passo è lungo…
Come ogni attività professionale, anche quella del conciliatore va coltivata, incrementata e resa visibile; richiede investimento di tempo (oltre che di un minimo di denaro della quota di iscrizione ad uno dei corsi, offerti sul mercato); richiede studio ed impegno, fattività nel contattare Enti e privati, che possano essere interessati a stipulare protocolli d’intesa con l’Organismo conciliativo, di cui si fa parte.
Insomma, personalmente credo che in futuro ci saranno molti spazi di attività per molti di Noi, ma ci tengo a precisare che ANPAR ed io non promettiamo nulla a nessuno; piuttosto, stiamo lavorando assai seriamente per far si che, al momento opportuno e a conciliazione divenuta obbligatoria, tutti sappiano che in ANPAR esiste una classe di Conciliatori altamente specializzati, imparziali e sereni nello svolgimento delle attività di mediazione.
Con i migliori saluti.

DOMANDA

avendo conseguito presso il Vs. Ente formatore, la qualifica di “Conciliatore Specializzato”, volevo ricevere informazioni circa l’iscrizione nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, in particolare desideravo sapere se:
1)l’iscrizione al Vs. organismo comporta l’automatica iscrizione nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, vale a dire vi provvede l’organismo stesso;
2)in allegato alla domanda di iscrizione presente sul Vs. sito, bisogna inviare anche il curriculum;
3)successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, ci sarà un incontro tra il responsabile dell’organismo ed il candidato, finalizzato alla valutazione delle capacità di quest’ultimo
4)l’iscrizione già dall’anno in corso costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione degli incarichi?
Nel ringraziare anticipatamente per il cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Avv. P. M. Foggia

RISPOSTA

Egr. Avv.solo attraverso  l’organismo è consentito inoltrare domanda di iscrizione nell’elenco presso il Ministero il quale valutate le autocertificazioni provvede con PDG all’inserimento  nell’Elenco. Il PDG è notificato all’organismo che ha effettuato la richiesta.
Può bastare la domanda. ma è preferibile inviare anche curriculum
Il presidente presente alla consegna degli attestati o in incontri  “ad peronam” con gli aspiranti, dopo aver valutato il curriculum  presentato dal conciliatore,  fissa un’audizione e a sua discrezione decide se iscrivere o non iscrivere il  candidato nel proprio Organismo.
Con l’iscrizione all’organismo non si acquisisce nessun titolo preferenziale per gli incarichi. La nomin da parte dell’Organismo a conciliatore per dirimere le controversie è effettuata a rotazione e a secondo la specificità e il grado di preparazione della materia da trattare.

DOMANDA
…Se, per diventare Mediatore Civile è obbligatorio essere laureati.
Io sono Mediatore Familiare e ho frequentato un Corso Biennale presso ……..
Cordiali saluti
M. B. Firenze

RISPOSTA
Può diventare conciliatore solo il laureato (anche laurea triennale) in materie giuridiche ed economiche e titoli equipollenti. E’ conciliatore di diritto,  se ha più di 15 anni di iscrizione ad ordini o albi professionali.  

DOMANDA
Salve, sto organizzando un portale dei CTU che è in realtà un e-commerce. Tra gli argomenti principali trattati dal sito ‘è la realizzazione di corsi al alto profilo professionale. Il corso prevede di formare i consulenti tecnici esperti in questioni giudiziarie. Uno degli argomenti del corso è la mediazione civile: può un consulente tecnico diventare un mediatore civile? Se la risposta è positiva  vi interessa che lo formiano insieme. Cordialità.
Ing. S. C. Milano

RISPOSTA

Grazie per  l fiducia. Il 4° comma dell’Art 8 del d.leg. 28/2010  “omissis ….. “il mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”. Un consulente tecnico può diventare conciliatore solo se laureato (anche laurea triennale) in materie giuridiche ed economiche e titoli equipollenti, è conciliatore di diritto,  se ha più di 15 anni di iscrizione ad ordini o albi professionali. Inoltre, non può essere nominato conciliatore chi è stato consulente di una delle parti in lite.

DOMANDA

Sono avvocato cassazionista iscritto presso l’ordine degli avvocati da oltre 25 anni. Vorrei sapere come fare per iscrivermi nell’albo dei conciliatori. ringrazio anticipatamente per la risposta. saluti.

R.C. -Sassari

RISPOSTA

Egr. Avv. __, grazie, innanzitutto per aver prestato attenzione  al nostro Organismo Internazionale  di Conciliazione & Arbitrato , purtroppo  al momento  sono state  sospese tutte le richieste di iscrizione al nostro Organismo, nell’attesa  della pubblicazione sulla G. U. dei regolamenti ministeriali. Ad ogni buon conto, Lei verifichi prima se, l’Ordine degli avvocati di appartenenza hanno istituito  presso il Tribunale l’Organismo, al quale Lei può iscriversi gratuitamente senza esborso di tassa di iscrizione ed chiedere al responsabile dell’Organismo (Presidente dell’Ordine) come si regola per le nomine dei Conciliatori  sia nella conciliazione demandata dal Giudice che da quella rinveniente da controversie civili e commerciali.    In merito all’iscrizione, presso il nostro Organismo si tenga aggiornato attraverso  quanto sarà pubblicato sui  seguenti siti:

www.anpar.it

www.alboconciliatori.it

http://web.me.com/anpar/www.anpar.it/Home_page.html

DOMANDA

Quale avvocato del Foro di Cagliari, avrei intenzione di iscivermi al’organismo di concliazione locale (CCIAA), di prossima costituzione, ai sensi del D.Lgs 28/2010.

Non avendo maturato gli anni di attività necessari sarei, pertanto, interessato ad iscrivermi al Vostro corso formativo previsto per il mese di maggio.

Vi chiedo, pertanto, se la frequentazione del Vostro corso mi darebbe titolo all’iscrizione al detto organismo.

In attesa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti.

Avv. E. G.

RISPOSTA

La frequentazione del corso  con prova finale di valutazione le consente di diventare conciliatore specializzato ed iscriversi o in via esclusiva con un unico organismo regolarmente iscritto nel registro presso il Ministero o al massimo in tre Organismi.