Stamattina, mi è stato riferito, attraverso l’invio di centinaia di e-mail, che alla trasmissione istruzione per l’uso, l’intervistato che ha parlato di mediazione civile ha affermato che: i mediatori o i professionisti in generale non sono all’altezza di “mediare tra le parti” perchè privi di nozioni giuridiche appropriate. Non conosco le dinamiche che hanno portato la trasmissione istruzioni per l’uso “ad invitare l’ennesimo professorino ” che intende dare lezioni in materia di mediazione. E’ stato anche detto che il corso per diventare mediatore professionale è di 60 ore e non di 50, allarmandoVi non poco. Mi riferite anche, che intervistatrice ha fatto riferimento al mio intervento di lunedì affermando di aver scatenato voialtri a scrivere lettere di protesta a mia difesa. Sapete bene che così non è. Su quest’ultimo punto non ci torno, basta ascoltare la trasmissione del 21 c.m. per capire come si sono svolti i fatti.
Veniamo invece al “professorino di turno “ il corso è di 50 e non di 60 ed è tenuto da un ente pubblico o privato, presso cui Voi avete svolta l’attività di formazione per diventare mediatori. Tra l’altro l’idoneità dell’attività svolta da questi enti è assicurata obbligatoriamente da un “responsabile scientifico di chiara fama” così come previsto dall’articolo 18 comma 2 lettera i). Dunque un corso altamente professionalizzante, il cui programma parte dalle tecniche di conciliazione (comportamenti, empatia tra del conciliatore e le parti ecc), alcune conoscenze giuridiche di base informali e tantissime simulazioni) . Mi avete anche scritto che “il professorino” ha affermato che il mediatore professionale, essendo privo di conoscenze giuridiche non è in grado, come avviene con il giudice, di stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Il mediatore , è la persona o le persone fisiche (non necessariamente avvocati o giuristi) che individualmente o collegialmente , svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”. Una sola cosa: non chiedetemi di dare ulteriori chiarimenti a terzi perchè non sono più disponibile a darne. Seguite il “vostro” sito e se ci sono critiche, richieste e chiarimenti fatelo con il vostro Presidente.
Veniamo invece al “professorino di turno “ il corso è di 50 e non di 60 ed è tenuto da un ente pubblico o privato, presso cui Voi avete svolta l’attività di formazione per diventare mediatori. Tra l’altro l’idoneità dell’attività svolta da questi enti è assicurata obbligatoriamente da un “responsabile scientifico di chiara fama” così come previsto dall’articolo 18 comma 2 lettera i). Dunque un corso altamente professionalizzante, il cui programma parte dalle tecniche di conciliazione (comportamenti, empatia tra del conciliatore e le parti ecc), alcune conoscenze giuridiche di base informali e tantissime simulazioni) . Mi avete anche scritto che “il professorino” ha affermato che il mediatore professionale, essendo privo di conoscenze giuridiche non è in grado, come avviene con il giudice, di stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Il mediatore , è la persona o le persone fisiche (non necessariamente avvocati o giuristi) che individualmente o collegialmente , svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”. Una sola cosa: non chiedetemi di dare ulteriori chiarimenti a terzi perchè non sono più disponibile a darne. Seguite il “vostro” sito e se ci sono critiche, richieste e chiarimenti fatelo con il vostro Presidente.