L’art. 5 co. 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, prevede che  l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017 n. 9557; 2 febbraio 2017 n. 2703).Di conseguenza in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedbilità della domanda.

Questo è quanto stabilito   la III sez.civ. della Cassazione con sentenza n. 32797 del 13-12-2019

2019 sentenza n.32797