Con la sentenza del 5 luglio 2019, n. 18068, la Cassazione riconferma quanto già stabilito con precedente pronuncia (la n. 8473/2019) in materia di mediazione obbligatoria circa l'assolvimento dell'obbligo di procedibilità della domanda.
I principi di diritto riaffermati dalla Corte sono:
– nel procedimento di mediazione obbligatoria, regolato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e post modifiche, è imprescindibile la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché̀ dotato di apposita procura sostanziale;
– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.