Al momento stai visualizzando La negoziazione assistita -a differenza della mediazione civile e commerciale – è inutile e costosa, per questo va abolita.

Lo afferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (CGUE sent. n. 457 del 14 giugno 2017) le forme di alternative dispute resolution, vale a dire,  i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, sono ammissibili esclusivamente se maturano costi nulli o, almeno, molto contenuti, come ad esempio quelli previsti per la mediazione civile e commerciale, per la quale  sono già stati stabiliti riduzioni del compenso per i conciliatori quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Non tutti i cittadini sanno sanno però, che alla mediazione cosiddetta “obbligatoria e demandata” si affianca la  mediazione facoltativa (art. 2, comma 1, D.lgs. 28/2010), applicabile a qualunque controversia in materia civile o commerciale ad eccezione dei diritti indisponibili, che può essere gestita direttamente dalle parti in lite, con costi ridottissimi o quasi nulli.