Niente sospensione feriale nelle procedure di mediazioni fiscali gli uffici già a corto di personale dovranno istruire le procedure entro i 90 giorni previsti dalla Legge. Così come non c’è sospensione feriale dei termini nella procedura di mediazione civile e commerciale la stessa cosa avviene anche per la mediazione fiscale. Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate ” la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre non trova applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi sempre nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. E questo nonostante che nel procedimento di accertamento con adesione la sospensione estiva, al contrario, si applica. Da considerare, peraltro, che per la proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione: per lo «stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale» (circolare 9/E del 2012 pubblicata ieri sul sito). In sostanza se i 60 giorni, dopo la notifica dell’accertamento, scadono entro la pausa estiva si beneficia della sospensione per intero (giorni 46 ).