Pubblichiamo lo stralcio delle due delibere (161 e 162)
DELIBERAZIONE 21 aprile 2011
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’attivita’ di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 161/2011). (11A05560) (GU n. 101 del 3-5-2011
……Omissis……..
Autorizza:
1) Soggetti ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione. Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate gli organismi di mediazione privati di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Finalita’ del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili puo’ essere effettuato ai solifini dell’espletamento di un’attivita’ che rientri tra quelle che i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi del decreto legislativo n. 2 8/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo’ riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione. I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio’ sia strettamente indispensabile per l’attivita’ di mediazione.
4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento puo’ riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attivita’ che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2009.
5) Comunicazione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, laddove indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del decreto legislativo n. 28/2010. I dati sensibili non possono essere diffusi.
6) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attivita’ di mediazione. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e’ prestata per l’indispensabilita’ dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita’, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prendera’ in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita’ alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti piu’ restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresi’, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche’ gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novita’ normative rilevanti in materia.
DELIBERAZIONE 21 aprile 2011
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attivita’ di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 162/2011). (11A05561) (GU n. 101 del 3-5-2011 )
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
……….Omissis……….
Autorizza
i trattamenti di dati giudiziari per le finalita’ di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Soggetti ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione e finalita’ del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalita’ di rilevante interesse pubblico individuata dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonche’ dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonche’ dall’art. 67 (Attivita’ di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia e’ autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilita’ di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche’ dei singoli mediatori.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento puo’ riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilita’ previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche’ dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»).
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento puo’ riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalita’ perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo’ comunicare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del Codice: agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilita’ previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti; agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilita’ previsti dall’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario. I soggetti autorizzati verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalita’ medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita’, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prendera’ in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita’ alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti piu’ restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresi’, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche’ gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novita’ normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sara’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011