• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

 

Tutti aspettano la decisione della Corte costituzionale  in materia di mediazione, la cui discussione è stata fissata per  il 23 ottobre c.a.,  ma pochi sanno su cosa è la Corte chiamata a decidere.  Faccio chiarezza per gli indecisi. La legge c’è e resta tale, fatta salva qualche limatura non sostanziale ma formale. Non credo che la Corte smentisca  quanto già deciso  in passato sulla necessità “dell’obbligatorietà” in materia di risoluzione di controversie extragiudiziali. .   L’oggetto del contendere sul  quale la Corte costituzionale è chiamata ad esprimersi è: procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione d! el preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, necessità che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza – Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti – Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
– Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, [comma 1,] primo, secondo e terzo periodo.
– Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all’art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione – Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti – Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
– Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 16, comma 1.
– Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all’art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Come si legge nel ricorso presentato, i ricorrenti (pochissimi ed appartenenti ad una sola categoria professionale)  evidenziano che con la mediazione civile così come strutturata  si  ledono tutele e diritti  “giudiziali”.
Qui c’è gente che fa finta di non capire che gli unici protagonisti della mediazione civile sono i cittadini. Su un campione  di duemila mediazioni (portate a termine dall’organismo internazionale di conciliazione & arbitrato iscritto al numero 24  del registro tenuto presso il ministero di Giustizia) la parte o le parti  in mediazione all’unanimità  hanno espresso  meraviglia e stupore  dell’efficienza della mediazione e hanno preso coscienza della validità “dell’obbligatorietà” a poter risolvere da soli  extragiudizialmente le proprie controversie.  C’è qualcuno che parla  di referendum nel caso in cui la Corte dovesse decidere  non secondo le loro aspettative. Non penso che la Corte c.d. decida in senso contrario all’obbligatorietà, ma se solo si modificasse anche in parte  tale principio  si scatenerebbe un malcontento generale  che, unito alla dispera! zione di questi momenti di crisi,  potrebbe portare a conseguenza molto disastrose.