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Pubblichiamo un interessante  spunto sulla figura del conciliatore  da parte dell’Organismo di Conciliazione Forense di MILANO

Se le parti sono i protagonisti della conciliazione, il conciliatore ne è il regista: il conciliatore detta i tempi, si assicura che tutti abbiano potuto esprimere la propria opinione, verifica che i reali interessi delle parti siano emersi, sollecita le parti ad una visione reale dei problemi, pone domande, stimola soluzioni.
In ogni caso il conciliatore si pone come terzo indipendente, neutrale, imparziale tra le parti: questi partecipa all’incontro conciliativo senza mai decidere sulla controversia, ma cercando di aiutare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente sulla base dei loro reali interessi, non delle pretese inizialmente manifestate.

I conciliatori dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano sono avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano, possiedono un’adeguata esperienza e preparazione in tecniche di conciliazione.

In considerazione del delicato ruolo assunto dal conciliatore, l’Organismo di Conciliazione Forense vigila sui conciliatori iscritti nell’elenco tenuto dall’organismo stesso, verificandone i requisiti previsti dalla legge e quelli ulteriori dall’organismo stesso.

Preparazione in materia di conciliazione, indipendenza, neutralità ed imparzialità non sono principi astratti ma si manifestano concretamente in norme ben precise.

Ai sensi del decreto n. 222/2004 del Ministero della Giustizia, possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano svolto una specifica formazione presso gli enti accreditati e, se non iscritti in albi professionali, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridiche o economiche. L’organismo di Conciliazione forense ha ritento opportuno, tuttavia, precisare tale disposizione, rendendola altresì più severa, prevedendo che gli Avvocati con meno di 15 anni di iscrizione all’albo per diventare conciliatori devono frequentare un corso di formazione sulla Conciliazione che presenti i requisiti della durata di 40 ore organizzato da un ente accreditato presso il Ministero.
Mentre gli Avvocati con 15 anni di iscrizione all’albo per diventare conciliatori devono frequentare un corso un corso di formazione sulla Conciliazione che presenti i requisiti della durata di 20 ore organizzato dall’Organismo di Conciliazione Forense di Milano.

L’Organismo di Conciliazione impone ai conciliatori iscritti nel proprio elenco non solo di deve essere formati adeguatamente ma anche di mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti con l’obbligo di rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Il citato decreto ministeriale ha ritenuto essenziale stabilire principi di comportamento.

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio.
Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell’ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.
Il conciliatore, all’atto dell’assunzione dell’incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve successivamente dare immediata notizia di ogni circostanza che possa avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

Anche in questo caso l’Organismo di conciliazione forense ha reputato opportuno estendere e precisare gli obblighi dei conciliatori attraverso specifiche norme di comportamento.
Infatti, il conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
Il conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; il ruolo del conciliatore e delle parti; gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.