• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

Il 26 luglio la Camera dei deputati ha approvato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), apportando numerose modifiche ed integrazioni al testo iniziale del provvedimento (che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto 2013), che ora passa all'esame del Senato. I detrattori della mediazione  forse leggono cose diverse da quello che leggiamo noi. Questo il testo inviato al Senato per quanto ci riguarda.

Omissis……………

"E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile (articolo 84). In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori. La norma è stata consistentemente integrata nel corso dell’esame da parte della Camera, disponendosi in particolare che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti, e che tanto al primo incontro quanto ai successivi le parti debbano partecipare alla mediazione con l’assistenza di un avvocato; in sede di primo incontro il mediatore dovrà inoltre invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. E’ stato infine introdotto il principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere".