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La Camera dei deputati, nella seduta del 12 novembre, ha approvato in via definitiva la legge di bilancio e la legge di stabilità 2012, ultimi provvedimenti della manovra del governo Berlusconi per il triennio 2012-2014 già in parte anticipata con i decreti legge n. 98 e n. 138 adottati nel corso dell’estate 2011.

Secondo quanto stabilito dal maxi emendamento, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011, come previsto dallo stesso DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011.

Il maxiemendamento stabilisce che la riforma degli ordinamenti dovrà avvenire con un decreto del Presidente della Repubblica e non più con legge ordinaria, che comporta tempi più lunghi.

Ma vediamo  cosa dice in proposito il  Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138  – Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 188  del 13 agosto 2011  – Nota: Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

Non vogliamo meriti, ma  si  ha l’impressione, che  le battaglie portate avanti da anni, finalmente  hanno visto la luce. Non dicevamo  “stranezze” quando si affermava che  la mediazione civile  era di grande utilità  per le categorie professionali, basta  confrontare i principi che saranno adottati e le  norme  dettate dal D. Leg.vo 28/2010 e del regolamento di attuazione n. 180/2010, sulle cui  analogia e convenienze ad essere mediatore professionale ci soffermeremo  volta per volta che saranno adottati i principi  di cui abbiamo accennato.

Questi i principi che  dovranno essere adottati entro i nove mesi che ci restano:

Fermo restando l’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita’ di offerta che garantisca l’effettiva possibilita’ di scelta degli utenti nell’ambito della piu’ ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l’accesso alla professione e’ libero e il suo esercizio e’ fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e’ consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o, in caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria, della sede legale della societa’ professionale;

b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovra’ integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra’ essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra’ essere complessivamente superiore a tre anni e potra’ essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e’ un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale e’ incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attivita’ professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e’ libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.