Grazie al presidente Pecoraro, nella trasmissione “istruzioni per l’uso” di RADIO UNO, si è aperto il dibattito quotidiano sulla mediazione civile.
Da lunedì 21 marzo, dopo l’intervento del presidente ANPAR nella trasmissione, il consenso sulla partecipazione dei cittadini alla mediazione civile si fa ogni giorno più largo, anche se, il più delle volte, alcuni interventi su determinati punti sono garbati nelle forme ma polemici nella sostanza. Questi punti vanno chiariti per rispondere a chi fa dell’approssimazione sulla reale portata innovativa della legge.
Nella trasmissione odierna è stato intervistato il presidente delle camere civili che ha confermato la bontà della nuova legge, aggiungendo però che, per alcune materie “obbligatorie”, le parti si troverebbero prive di difese di fronte al conciliatore. Così non è, dice Pecoraro, perchè se la parte convocata per un esperimento obbligatorio in una delle materie che lo prevede, non si presenta, non accade nulla, di conseguenza non c’è nessuna necessità di difesa. Se invece la parte chiamata a conciliare aderisce al tentativo, da farsi alla presenza di un conciliatore terzo, neutro ed imparziale, altamente professionalizzato, può e secondo me deve essere libero di spiegare le proprie ragioni e i propri torti all’altra parte senza l’intervento di nessuno. La mediazione civile non può imporre una difesa obbligatoria perchè le parti non affrontano un giudizio in cui sono necessarie, sia per gli intervenuti sia per il conciliatore, nozioni giuridiche elevate. Il conciliatore ascolta le parti e tenta di farle conciliare attraverso un collegamento di empatia e di mediazione con tutti.
Non si è capito, da quanto detto dall’intervistato, per quale motivo questa volontà di “bonario componimento” già in uso da anni debba essere fatto con la presenza di avvocati contro la volontà delle parti. Le parti sono sovrane nella loro scelta. Sono infatti le parti (se entrambe d’accordo) ad invitare il conciliatore ad esprimere una sua proposta che non “necessariamente” deve essere accolta dalle parti. Una o entrambe le parti la possono tranquillamente rifiutare. Questa legge detta poche regole ma consente ampia autonomia alle parti, demandando l’eventuale disciplina di dettaglio ai regolamenti di procedura degli organismi, molti dei quali non prevedono per esempio che il conciliatore possa avanzare “proposte”. Dunque il conciliatore chiamato a dirimere una controversia non emette alcun “giudizio”.
La seconda precisazione a quanto affermato nell’ultima parte della trasmissione, continua Pecoraro, è quella riguardante la chiamata a dirimere controversie da parte di altre categorie professionali o di neolaureati. Questa, a mio parere, è una grave caduta di stile sia nei confronti di tutte le altre categorie professionali sia nei confronti dei giovani. Premesso che nessuno è titolare di professionalità assolute, la DIFESA DELLA CATEGORIA DA PARTE DELL’INTERVISTATO è stata talmente piena di cavilli che per salvaguardare gli obblighi degli uni ha calpestano i diritti degli altri. Ciò che ha colpito di più, afferma Pecoraro, è che alcuni non hanno capito che l’allargamento ad altre attività professionale e l’impiego di giovani laureati nella mediazione è un vantaggio e non uno svantaggio. Un esempio per tutti: in un caso di malasanità non è più giusto che sia chiamato a dirimere questa controversia un medico legale mediatore professionale? in caso di una lite successoria non pensate che sia più giusto chiamare a dirimere la questione un ingegnere mediatore professionale? In merito ai neolaureati, continua Pecoraro, è un diritto previsto dalla legge sulla mediazione che un giovane, dopo un percorso formativo con ente formativo accreditato presso il ministero di giustizia, asseverato da un responsabile scientifico di chiara fama iscritto all’albo tenuto presso il medesimo ministero, accertatene le capacità attitudinali da parte del responsabile dell’organismo, possa essere chiamato a dirimere la controversie o deve continuare a fare il portaborse a titolo gratuito.
Per ascoltare l’intervista del 21 marzo e successivi interventi cliccare sui seguenti link:
giornata del 22 marzo http://www.radio.rai.it/podcast/A7436371.mp3
Ufficiostampa- anpar