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Con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, la Corte di cassazione ha stabilito  che l’IRAP  la devono pagare  quei liberi professionisti anche organizzati “minimamente”. Infatti, la Corte, ha considerato che per l’imposizione dell’IRAP è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l’esercizio dell’attività professionale. Ciò premesso, l’applicazione dell’IRAP è esclusa solo se si tratta di attività non autonomamente organizzata. Il mediatore è tale.  Con questa sentenza i mediatori avvocati commercialisti ecc ma anche  mediatore professionale   ha sempre più buoni motivi per dedicarsi alla mediazione piuttosto  che alla libera professione.