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……..Segue : IL NUOVO ART.185 bis cpc NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE. RISOLTI I DUBBI ESPRESSI NELLA PRECEDENTE FORMULAZIONE IN RELAZIONE ALLA  RICUSAZIONE E ASTENSIONE DEL GIUDICE.

Riprendo la questione della conciliazione giudiziale prevista dal Decreto del Fare che è stata oggetto di approfondimento nel contributo precdente, sviluppato nella vigenza della prima stesura dell’art.185 bis cpc e poi modificato in quella definitiva nella legge di conversione del decreto.

Qui mi soffermavo sia sull’opportunità processuale di una simile norma sia sulla possibilità che la proposta conciliativa o transattiva del Giudice invadesse il campo degli istituti dell’astensione e della ricusazione.

Nella nuova formulazione il legislatore ha mitigato la portata di questo articolo in quanto nella precedente si prevedeva l’obbligatorietà da parte del Giudice della proposta conciliativa o transattiva fino all’esaurimento della fase istruttoria, con valutazione del rifiuto della proposta come elemento valutabile ai fini del giudizio, mentre nel nuovo testo il Giudice formula la proposta “ ove possibile “, con scomparsa del riferimento alla valutazione del rifiuto della proposta.

Non si comprende il perché il legislatore abbia mitigato l’obbligatorietà della formulazione della proposta del Giudice con l’attuale facoltatività anche in relazione a quanto recita in ultimo l’art.185 bis cpc.

Esso recita : “ Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto rguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.

Nel mio primo contributo ho evidenziato il problema di un possibile motivo di astensione o di ricusazione del giudice per il fatto che la proposta potesse risultare un’anticipazione del giudizio (vedi considerazioni precedenti) ma ora lo stesso legislatore ha risolto la questione affermando che la proposta non può per le parti essere motivo di astensione o ricusazione del giudice.

Poi ,però, non ne trae le conseguenze perché elimina l’obbligatorietà della proposta, lasciandone la facoltatività nella discrezione del giudice.

Nel prossimo contributo, mi occuperò della differenza fra proposta transattiva e proposta conciliativa.

(A cura di Domenico Lenoci formatore ANPAR)