Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), al di là di sviluppi futuri giurisdizionali in materia di mediazione, ha deciso che è necessario entrare nel vivo della mediazione civile apportando nuove e serie regole deontologiche. Le novità deontologiche da valutare ed adottare sono indirizzate per disciplinare il comportamento degli avvocati che assumono la funzione di conciliatore da una parte e le possibili incompatibilità, conflitti d’interessi e responsabilità . Bisogna dare atto che questo mettere mano al codice deontologico, da parte del CNF, mette da parte tutte le polemiche nate dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del D. Lev. 28/2010 ed entra nel vivo dei punti di criticità della citata legge. In materia di mediazione civile è tempo di riforme deontologiche serie ed efficaci per gli avvocati così come per tutti gli ordini professionali. Il CNF nel mettere mano ad un nuovo codice deontologico intende disciplinare le possibili incompatibilità, i conflitti d’interessi, e la responsabilità della “proposta di conciliazione non conforme al diritto del conciliatore. E’ un’autodifesa orgogliosa quella del CNF, in quanto serve a preservare la dignità e la professionalità dell’avvocato, è un impegno prioritario quello della riforma del codice deontologico dell’avvocatura. Non più, dunque avvocati- amministratori o rappresentanti legale di enti a scopo di lucro o avvocati/ imprenditori, soggetti a fallimento, non più lesioni di principio di imparzialità, di conflitti d’interessi e/o di incompatibilità. Che fine faranno quegli organismi di conciliazione ed enti formativi rappresentati legalmente da avvocati? Il RD 1578/1933 sulla legge professionale in particolare l’articolo 3 comma 1 è molto chiaro in proposito, l’esercizio imprenditoriale è proibito sia se fatto in nome proprio che per interposta persona. Ad avviso ANPAR non deve essere il CNF a pagare delle responsabilità che altri hanno accumulato in tanti anni di continue contestazioni per il mantenimento di privilegi personalistici, alla luce di disposizioni legislative citate. Chi doveva controllare e non ha controllato? In merito ai rischi di una proposta non giuridicamente corretta da parte del conciliatore, almeno per i primi tempi, è bastevole, che gli organismi nel proprio regolamento – proposta di conciliazione non conforme al diritto del conciliatore – inseriscano il divieto per il conciliatore di avanzare proposte così come fatto l‘organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell’ANPAR. Facessero altrettanto gli altri organismi pubblici e privati per cui questo rischio si eliminerebbe definitivamente.
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- Articolo pubblicato:5 Maggio 2011
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