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aula

La Mediazione civile: la riforma – in vigore dal 4 luglio 2009 – che mira a garantire una ragionevole durata al processo civile è entrata nel pieno della sua attuazione. Con il decreto legislativo  n. 28 del 4 marzo 2010, viene regolato il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Tre, sono i tipi di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice.
La mediazione obbligatoria entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il 20 marzo 2011. Rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n.28 del 2010, è condizione di procedibilità per l’avvio del processo (l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, o di rapporti particolarmente conflittuali.

La mediazione volontaria potrà essere avviata dalle parti in ogni altra materia, sia prima che durante il processo.
La mediazione sollecitata dal giudice (delegata) è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.
 Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L’invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.

 L’istituto della mediazione non si applica ai procedimenti elencati nel comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n.28 del 2010. 

Il procedimento non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse, che non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
Ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Se la conciliazione riesce il mediatore redige processo verbale;  se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. L’accordo raggiunto dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.