• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

 

MEDIAZIONE : IL COMUNICATO STAMPA DELLA CONSULTA E’ INAPPLICABILE ED IRRILEVANTE PER LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE CHE DEVE ESSERE APPLICATA. 

(a cura di Avv. Domenico Lenoci)

Sappiamo tutti che il 24 ottobre 2012 la Consulta, attraverso uno scarno ed inusuale comunicato stampa ha preannunciato che avrebbe dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs.28/2010 nella parte in cui esso prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione (art.5 comma 1).

In punto di diritto, la preannunciata dichiarazione di incostituzionalità non si riferisce in alcun modo sulla mediazione delegata dal Giudice per due ordini di motivi : a) il comunicato stampa non ha prodotto e non può produrre effetti giuridici sulla legislazione vigente; b) rimane efficace e vigente, anche dopo la eventuale dichiarazione di incostituzionalità recepita in una sentenza e poi pubblicata,la mediazione delegata dal Giudice, che ha prodotto numerosi accordi in corso di causa, permettendo ai magistrati di ridurre il carico di lavoro.

A riprova di quanto sto scrivendo, soccorre una illuminata ordinanza in data 9 novembre 2012 della I sez. civ. del Tribunale di Varese, con est. G. Buffone, che di seguito si trascrive fedelmente, il quale ha invitato le parti, ai sensi dell’art.5 comma III del D.Lgs.28/2010, a valutare la possibilità di procedere ad un tentativo di mediazione,affermando che l’impianto della mediazione delegata dal Giudice non può essere posto nel nulla dalla preannunciata dichiarazione di incostituzionalità,comunicata a mezzo stampa.

Tribunale di Varese, sez. I civ.

ordinanza del 9 novembre 2012 (est. G. Buffone)

Osserva

  • ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può inviatre le parti a valutare la possibilità di un tentativoi stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi diuna buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;
  • l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto;
  • nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito;
  • in nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poichè allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mandando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poichè persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) FISSA la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9,30;

2) INVITA le parti alle paresentazione dell’sitanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni