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A seguito  delle nuove sanzioni comminate all’Italia  perla lentezza con cui procedono i processi, facciamo il punto  sulla  Legge n. 89/2001, meglio conosciuta  come Legge Pinto,  con la quale è stato istituito, il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi, meglio definito  come “equa riparazione”.

In base alla  normativa vigente, possono essere oggetto di reclami per l’avvenuta violazione del termine ragionevole di durata tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, di lavoro, fallimenti (sia per il fallito che per i creditori ammessi), procedure esecutive (creditore procedente o intervenuti); nonché i giudizi in Commissione Tributaria che non riguardino tasse e imposte (ad esempio, sanzioni e restituzione di somme).

Il ricorso può essere presentato anche PRIMA della conclusione del giudizio e, comunque, ENTRO 6 mesi dalla formazione del giudicato.
Secondo dei parametri standardizzati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  la ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione.
Il danno, ed il successivo diritto al risarcimento, si attua indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio.

Chi può chiedere il diritto al risarcimento?

Tutte le parti di un giudizio civile, penale o amministrativo possono richiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo indipendentemente dall’esito della sentenza.
L’A.N.P.A.R.  attraverso  gli avvocati iscritti al proprio organismo di mediazione  provvederà ad avanzare il ricorso presso la Corte d’Appello competente senza alcun onere  o spesa iniziale.
L’ onorario sarà calcolato solo in caso di esito positivo dell’azione intrapresa  e solo nel momento in cui riceverete materialmente la somma che vi spetta.