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Il responsabile ministeriale del Registro degli enti di formazione per mediatore civile e commerciale, in risposta ad un quesito di un ente di formazione accreditato, ha stabilito che:

  • i corsi di formazione per mediatori base e di aggiornamento devono svolgersi in presenza per quanto disposto dal D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010;
  • ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, la deroga per lo svolgimento a distanza dei suddetti corsi deve intendersi concessa eccezionalmente esclusivamente durante lo stato di emergenza per gli effetti della pandemia da marzo 2020 al 31 luglio 2021;
  • fino ad ulteriori comunicazioni o proroga dello stato d’emergenza, i corsi per mediatori non potranno essere svolti a distanza dopo il 31 luglio 2021;
  • conseguente non sono validi ai fini dell’ottenimento del titolo di mediatore e dell’aggiornamento tutti i corsi base (50 ore) e di aggiornamento (18 ore) svolti online prima del marzo 2020;
  • il responsabile scientifico dell’ente di formazione deve dichiarare la conformità nello svolgimento dei corsi ai sensi della normativa vigente.

Nello specifico, il Ministero ha chiarito con una comunicazione scritta che <<… tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedono, tra l’altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere  tali attività a distanza, si comunica che sono autorizzati i corsi di formazione a distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore)  nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).>>

 “Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nel DPCM 8 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell’emergenza in atto poichè,  per quanto riguarda la formazione di cui al D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010, questa amministrazione ritiene che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali,  così come articolati  nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano della compresenza  fisica dei soggetti”