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Pubblichiamo l'ordinanza del giudice BUFFONE   del Tribunale di Milano

 

TRIBUNALE DI ..
SEZIONE … CIVILE
Il GIUDICE, a scioglimento della riserva che precede,
visti i documenti e letti gli atti,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti; in particolare: …………………..
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli
elementi in fatto e diritto emersi nel corso del procedimento,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
PER QUESTI MOTIVI
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
DISPONE l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di
quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un
organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I
comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere
concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello
indicato nell’art. 4 citato;
FISSA nuova udienza in data ___________, per verificare l’esito della
procedura di mediazione.
PRECISA che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il
tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –
anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla
proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente
all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di
mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne
impediscano la procedibilità;
PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore
personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto
all’Albo.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni