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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2018.

Omissis…………

Decreta: Art. 1.

Criteri di determinazione del compenso

1. Il compenso spettante al collegio arbitrale, compren- sivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non può superare i limiti della tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.

2. Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri:

a) al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20 percento del suddetto compenso;

b) al segretario, in caso di nomina da parte del presi- dente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5 per cento del compenso complessivo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’applicazione della tabella di cui all’alle- gato A, per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalu- tazione monetaria calcolati sino al giorno della proposi- zione della domanda.

4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l’annullamento d’ufficio della concessione, il valore della controversia di cui alla tabella dell’allegato A è determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti. Nelle controver- sie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annul- lamento del contratto, il valore coincide con l’importo originario del contratto.

5. Ai fini della determinazione del valore della contro- versia, le domande riconvenzionali si sommano alle do- mande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

6. Nel caso in cui l’arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un im- porto pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferi- mento, in presenza di elementi significativi di pregio.

7. In caso di conciliazione è dovuto il compenso mi- nimo indicato nella tabella di cui all’allegato A, ridotto della metà.

8. Sono escluse dal compenso degli arbitri le spe- se per il funzionamento della camera arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 15, del codice.

Art. 2.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All. A

Valore della controversia

Compenso minimo

Compenso massimo

1. da 0 pari a € 500.000

€5.000

€20.000

2. da € 500.001 a € 2.500.000

€20.000

€35.000

3. da € 2.500.001 a € 10.000.000

€35.000

€60.000

4. da € 10.000.001 a € 30.000.000

€60.000

€75.000

5. da € 30.000.001 >

€75.000

 

€100.000