• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

Pubblichiamo la risposta da parte del Presidente ANPAR  al ” famoso” – STUDI LEGALI RIUNITI- di Foggia

Egr. Avvocato Sacco,abbiamo ricevuto attraverso i nostri delegati e/o uffici di delegazione, regolarmente istituiti  e comunicati al ministero di Giustizia, una e-mail dal contenuto allarmistico contornato da punti interrogativi ed esclamativi e  frasi   scritte in “avvocatese” che  inducono i meno esperti e i poco furbi a capire quello che Lei da “esperto”, per primo non ha capito.
Pertanto,   la invito  e la diffido a  chiarire  sempre attraverso  i canali adottati quanto  qui in appresso le chiarisco.
Dice l’art. 4 comma a) del D.M. n. 180/2010….omissis ” ai fini della  dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente (organismo) deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in ALMENO DUE REGIONI ITALIANE o in ALMENO DUE PROVINCE della medesima Regione…..omissis. Lei invece confonde l’articolo 7 del citato  decreto che non ha nulla a che vedere con quanto detto. Dunque, come vede non  “ha seguito da tempo non con la massima attenzione l’evolversi della normativa che fa obbligo agli organismi di conciliazione (cosa diversa dagli uffici e delegazioni)  di istituire delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione  in tutta Italia ….Eboli compreso.
Con l’invio della presente non vogliamo fare “i professorini”,  nè essere chiamati a spiegare queste cose, vogliamo però che rispettiate  quanto richiamato nella legge citata e che prima di divulgare  notizie avventate,  concedeteVi del tempo per pensare e poi scrivere.
E’ fatta salva, comunque, in caso di mancata rettifica, il proponimento di un’azione per risarcimento danni.
Dott. Giovanni Pecoraro*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3,comma, del D.Lgs. 39/1993

Studi Legali Riuniti
Franchini ~ Sannoner ~ Foglia ~ Sacco
Avv. Marcello Sacco

Egr. Colleghi,
è ormai da tempo che seguo con la massima attenzione l’evolversi della normativa che ad oggi ci porta all’applicazione, seppur parziale, del Decreto Legislativo n 28 del 4 marzo 2010, ma il proliferare di sedi  di organismi di
mediazione o sedi di delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione degli stessi mi pone seri dubbi.
Cosa dire quando addirittura tali “uffici” vengono a coincidere con gli studi privati dei singoli mediatori !!!!!!!!!!!!
E’ pur vero che a norma dell’art. 7, comma 1 del Decreto n.180 – 18.10.2010 – è demandato al regolamento di ogni singolo Organismo Accreditato l’ indicazione del luogo dove svolgere il procedimento come del resto lo stesso luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, ma ciò non basta a dirimere legittimi dubbi.
Può un  Organismo Regolarmente accreditato con sede legale a Milano o piuttosto a Roma a Palermo a Taranto ……………. a Eboli !!! ramificare le proprie attività su tutto il territorio nazionale con sedi di delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione senza la dovuta comunicazione ed autorizzazione dell’ Ufficio III DG Giustizia Civile – Dipartimento Affari e Giustizia – presso il Ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10.wp;jsessionid=42D6B5A33F931698F23A836E742638EF.ajpAL05) a cui è demandata la Vigilanza sulla tenuta dei registri degli organismi abilitati a svolgere la mediazione ?
Gradirei ricevere chiarimenti in merito e vi assicuro che ho già provveduto ad inoltrare richiesta in tal senso alla competente autorità di vigilanza.
Dimenticavo
Presso la mia abitazione una stanza è dedicata a sala da pranzo con un bel tavolo ovale, che, a dir il vero, è poco utilizzata visto che è mia abitudine mangiare nel tinello ……………….. Potremo dedicarla quale sede conciliativa ……………….
possibilmente dalle 16,00 alle 18.00 e non oltre le 19,00 visto che qualche volta ricevo ospiti.
Grazie