A seguito del comunicato stampa della Consulta, sul presunto eccesso di delega da parte del legislatore delegato nella stesura dell’art. 5, in D.lgs. 28/2010, mi permetto di sottoporre alla nostra attenzione un passo della riforma del condominio, ora legge dello Stato.
Si tratta della parte relativa alle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie, ove al n. 71-quater, commi 1 e 2, si legge:
– Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
– La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
– Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
– Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
– La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
– Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
– Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare. (2).
– Le mie conclusioni sono presto dette:
- o1) La Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante, dopo il comunicato stampa della Consulta, ha dettato nuove norme in materia di condominio, comprese le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione e transitorie, come si sa, parti integranti e sostanziali della riforma.
- o2) La riproposizione, senza se e senza ma, del ripristino dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione, prima di adire il giudice ordinario, nella materia condominiale tra le altre, in art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, ha di fatto superato e sostituito la presunta censura di eccesso di delega da parte della Consulta.
- o3) Il rinvio della discussione al Senato sull’emendamento di ripristinodell’obbligatorietà in esame, sa più di manovra diversiva a differire nel tempo una decisione, in verità già in atti come legge dello Stato. Governo e Parlamento, infatti, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato con la riforma del condominio.
- o4) Non resta che attendere con serenità e curiosità le motivazioni della Consulta, che interesseranno solamente la nozione di eccesso così consumato e mai la scelta di politica legislativa e comunitaria, richiamata nella Legge Delega 69/2009 e coerentemente riprodotta nel D.lgs. 28/2010.
- oPer altro verso, Governo e Parlamento, ragionevolmente, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato dalle loro rappresentanze, in sede di commissione giustizia munita di potere deliberante.
(A cura del Dott. Martino Pasquale)