• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

A seguito del comunicato stampa della Consulta, sul presunto eccesso di delega da parte del legislatore delegato nella stesura dell’art. 5, in D.lgs. 28/2010, mi permetto di sottoporre alla nostra attenzione un passo della riforma del condominio, ora legge dello Stato.

Si tratta della parte relativa alle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie, ove al n. 71-quater, commi 1 e 2, si legge:

       Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

       La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

       Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.

       Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

       La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.

       Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

       Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare. (2).

       Le mie conclusioni sono presto dette:

  1. o1) La Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante, dopo il comunicato stampa della Consulta, ha dettato nuove norme in materia di condominio, comprese le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione e transitorie, come si sa, parti integranti e sostanziali della riforma.
  2. o2) La riproposizione, senza se e senza ma, del ripristino dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione, prima di adire il giudice ordinario, nella materia condominiale tra le altre, in art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, ha di fatto superato e sostituito la presunta censura di eccesso di delega da parte della Consulta.
  3. o3) Il rinvio della discussione al Senato sull’emendamento di ripristinodell’obbligatorietà in esame, sa più di manovra diversiva a differire nel tempo una decisione, in verità già in atti come legge dello Stato. Governo e Parlamento, infatti, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato con la riforma del condominio.
  4. o4) Non resta che attendere con serenità e curiosità le motivazioni della Consulta, che interesseranno solamente la nozione di eccesso così consumato e mai la scelta di politica legislativa e comunitaria, richiamata nella Legge Delega 69/2009 e coerentemente riprodotta nel D.lgs. 28/2010.
  5. oPer altro verso, Governo e Parlamento, ragionevolmente, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato dalle loro rappresentanze, in sede di commissione giustizia munita di potere deliberante.

(A cura del Dott. Martino Pasquale)