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News CONVENZIONI DEFINITE
12 luglio 2009
Si comunica:  che, L’A.N.P.A.R. -Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione – ha istituito un servizio di conciliazione, gestito dall’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR, iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, con D.D.G. del Ministero della Giustizia del 21 settembre 2007, stipulando una convenzione con la CONFESERCENTI provincia di Salerno.
La conciliazione è una procedura non contenziosa di composizione delle controversie, nella quale un soggetto terzo ed imparziale, il conciliatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo e dirimere, così, la lite tra loro insorta.
Per fare ciò il conciliatore ricerca ogni margine di possibile conciliazione degli interessi comuni dei litiganti, facendo ricorso anche a soluzioni creative ed atipiche.
Gli obiettivi della conciliazione sono il miglioramento della posizione di ciascuna parte e lo sviluppo della collaborazione tra di esse.
Perché conciliare?
Per tre buoni motivi:
1 l’economicità: la procedura conciliativa è molto più economica di un procedimento giurisdizionale;
2 la brevità: la conciliazione consente alle parti by-passare i lunghi tempi della giustizia ordinaria;
3 la reciproca soddisfazione: nella procedura conciliativa non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni.
La conciliazione è vantaggiosa sempre, perché è capace di produrre un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto; è la via migliore per evitare la frustrazione del rapporto tra le parti, che invece è l’effetto inevitabile del ricorso alle azioni giudiziarie.
La conciliazione conviene a tutti, perché esistono sempre interessi comuni o compatibili fra i contendenti. Essa avviene in un clima di collaborazione, i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale. Nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà mai reso pubblico, neanche in caso che la procedura fallisca.
Perché rivolgersi all’Organismo di conciliazione dell’ANPAR?
L’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR ha ottenuto, con Decreto del D.G. del Ministero della Giustizia, l’iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire la conciliazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.
Ciò è garanzia di efficienza dell’organismo e di competenza dei conciliatori.
Inoltre, l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR ha proprie tariffe, regolarmente approvate dal Ministero della Giustizia, che sono altamente competitive.
La conciliazione societaria
Inoltre, grazie all’iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire la conciliazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003, l’ANPAR ha la competenza a gestire la conciliazione in materia societaria, di intermediazione mobiliare, bancaria e di crediti per le opere pubbliche, nonché in materia di patti di famiglia.
Si tratta una tipologia di conciliazione che, in aggiunta ai vantaggi descritti, offre notevoli garanzie alle parti.
Difatti, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore,  previo accertamento della regolarità formale, e’ omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Inoltre, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, decidendo anche per escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
Cosa fare?
Qualora pervenga una richiesta di risarcimento dei danni, comunichi alla controparte che c’è la possibilità di inoltrare una richiesta di conciliazione all’A.N.P.A.R. evidenziando la possibilità di definire la controversia mediante il ricorso ad una procedura rapida ed economica.

Si prega  di diffondere tra  le categorie interessate e i cittadini  questo importante accordo che si aggiunge  a quelli già stipulati con  A.E.C., Confcommercio, Confartigianato e  Enti pubblici.