E’ stato invece differito al 20 marzo 2012 l’obbligo di esperire la mediazione, prima di dare corso a un’azione giudiziaria per le controversie condominiali e per quelle relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Domani il giudice pratese prima fissera’ un termine di 15 giorni per permettere alla parte di ricorrere alla mediazione e poi fissera’ una nuova udienza in tribunale, fra quattro mesi. A quel punto, se non sara’ stata seguita la strada della mediazione, al giudice non restera’ che dichiarare l’improcedibilita’. Il processo si svolgera’ regolarmente, invece, se si tentera’ la strada della conciliazione ma senza successo.(Adnkronos) –