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Il presidenteer avvisare tutti gli iscritti e tutti quelli che ci stanno inondando di e-mail per dire che: generalmente ” la mancata sospensione ad un atto amministrativo spesso equivale a sentenza” . Dunque, state tutti tranquilli e calmi ormai è definitiva l’entrata in vigore dell’obbligatorietà delle materie di cui all’art. 5 e succ. modifiche del D. Leg.vo 28/2010. L’O.U.A. ormai è alla frutta e chi sà se la mangerà restando ancora tale, c’è “maretta” al proprio interno Ringrazio, tutti Voi, per il sostegno che mi avete dato, abbiamo iniziato a combattere da soli le “caste” poi si sono aggregate le associazion e qualche ordine professionale, alcuni di questi inizialmente non favorevoli all’entrata in vigore di questo nuovo istituto giuridico. Faccio una raccomandazione a tutti i naviganti. Ora dovete solo stare attenti a segnalare alla segreteria eventuali rapporti anomali da parte di colleghi che consigliano ai propri clienti di non aderire alla conciliazione senza spiegare ai medesimi gli inconvenienti a cui vanno incontro. Un esempio per tutti “controparte ha effettuato il versamento delle spese di segreteria ed ha aderito all’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione. Successivamente va da un avvocato per farsi assistere in conciliazione, questo incosciente di avvocato, si fa firmare un mandato giudiziale al posto di quello extragiudiziale e con detto mandato avvisa la segreteria dell’organismo che il suo cliente non intende aderire più alla conciliazione e chiede addirittura la restituziuone delle spese di segreteria, senza che il cliente sappia niente. Vigilate e segnalate queste anomalie che comportano, per chi è conciliatore la cancellazione dall’organismo ma potrebbe anche portare alla sospensione o alla radiaziazione dall’ordine. Buon lavoro a tutti.
Il presidente
Giovanni Pecoraro