Molte compagnie si sono adeguate alla mediazione tante altre si affidano ancorea agli scettici consigli di chi non ci ha mai creduto.
Pubblichiamo stralcio della sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA N. RG.1309-08 n. 276/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa tra
omissis………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv………………..) attrice
E
………………………………….. nonché spa Assicurazioni ………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv……………..) convenuti
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubbli- ca udienza del 5.7.2012 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:
-1-Con sentenza non definitiva del 10.11.2011 il Giudice così decide- va: NON definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e de- duzione respinta, così provvede
• DICHIARA il grave inadempimento contrattuale della ………e con essa del- la spa Assicurazioni ………..;
• DISPONE l’avvio delle parti alla mediazione delegata con separata ordinanza.
La prosecuzione del giudizio è stata disposta per la quantificazione del danno causato dalla negligente condotta della convenuta al ………………
I convenuti hanno ritenuto di non partecipare al procedimento di mediazione ritualmente instaurato dal…………… inviando a giustificazione la circostanza di voler promuovere appello avverso la sentenza non definitiva n.437/2011 del giudice ritenuta gravemente erronea e giudicando dunque superfluo partecipare al procedimento di mediazione.
-2- La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ritualmente avviato, da parte dei convenuti convocati. Occorre valutare le conseguenze della mancata partecipazione dei convenuti ritualmente convocati al procedimento di mediazione attivato dall’attrice, su impulso del giudice ex art.5 decr.lgsl.28/10 secondo comma (mediazione delegata).
L’art.8 del decr.lgsl 28/10 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo – della parte convocata – al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
……………………Omissis…………………………..Omissis
P.Q.M. definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• CONDANNA B nonché la spa Assicurazioni ………………. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni che liquida in favore di ……………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella complessiva somma di €.42.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
• CONDANNA B. snc nonché spa Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese di causa che liquida in favore del ………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore in complessivi €.6.500,00 di cui €.900,00 per spese, oltre IVA e CAP;
• SENTENZA esecutiva.-
Ostia lì 5.7.2012
Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi