• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie
A volte l’ignoranza della mancata conoscenza di una legge  ha lo stesso valore di una firma. E in questi giorni  qualcuno,  vigliaccamente ed in particolare nei confronti dei giovani avvocati, si sta  prendendo  il lusso  di “avvertire”  che chi esercita la nuova attività  di mediatore professionale  non può esporre tabelle, per pubblicizzare  che presso lo stesso ufficio di avvocato, è svolta attività di mediazione professionale, così, come previsto dall’art. 4  comma 2 lettera a) del D.M. 180/2010.  
Questi vigliacchi, dice Pecoraro – presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione (ANPAR) –  non si firmano  ma si limitano solo ad intimidire  verbalmente o a far passare falsi messaggi,  nei confronti di chi  è debole intellettualmente e di chi ha capito poco dell’importanza di essere autorizzato a presiedere un  “ufficio di prossimità” o di delegazione, per l’esercizio dell’attività di mediatore professionale. Di “uffici di prossimità” ne ha parlato ampiamente ed autorevolmente il ministro Angelino Alfano  in occasione dell’entrata in vigore del D. Leg.vo n. 28 del marzo 2010.
A chi serve mettere in cattiva luce  questa grande riforma? A pochi soggetti – conferma Pecoraro – che non hanno nessun interesse ad assumersi responsabilità per i propri iscritti,  li hanno danneggiati e li stanno danneggiando.  Sono ben oltre  centomila gli avvocati fuori dalla mediazione, chi li risarcisce della “cattiva informazione e della mancata possibilità di essere designati a risolvere controversie già a partire dal 20 marzo 2010”?  
La mediazione è già realtà quotidiana, pur essendo giovane  è un segnale forte  nei confronti di chi ha deluso e ferito l’orgoglio di essere oltre che  professionista   anche  mediatore professionale.   E’ un atto di accusa che rappresenta una novità,- quello lanciato da Pecoraro – perché  indirizzato unicamente a quei soggetti, che dicono cose diverse  da quello che è la realtà dei fatti.
Ma ciò che colpisce di più è il fatto che al centro dell’attenzione, da parte di “una lobby” professionale,   sono posti interessi personalistici e non  la volontà dei cittadini o degli stessi iscritti.
La mediazione non si ferma, anzi è in forte espansione a prescindere dai cattivi consigli e dall’entrata o meno dell’obbligatorietà.  
Non c’è nessun tipo di incompatibilità a qualificarsi avvocato – conciliatore professionale – avverte Pecoraro – anzi rincara la dose  e chiede un’indagine per accertare  se, ci sono  consiglieri  degli ordini professionali  degli avvocati,  che hanno assunto incarichi di  amministratori in società pubbliche e private. Questi sì, che sono in netto  contrasto di incompatibilità, con quanto previsto all’articolo 10 del regolamento  forense. Per quanto ci riguarda continueremo  a rappresentare coloro che si sono iscritti  al nostro organismo. Per questo  chiedo la collaborazione di tutti –  in particolare degli avvocati iscritti ai rispettivi ordini professionali –  per vincere sui soprusi e sulla intransigenza di certi personaggi – ed invito tutti  i conciliatori professionali, anche non iscritti, ad inviare denunce degli improvvisi ed incomprensibili avvertimenti di “radiazione” dall’ordine, che pervengono  in materia di pubblicità  di contrasto all’esercizio della nuova attività professionale di conciliatore.