Il Ministero della Giustizia condannato a pagare i danni per aver risarcito i danni troppo tardi.
Con sentenza nr. 1/2013, la Corte di Cassazione ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire i danni per la durata non ragionevole di un giudizio di equa riparazione durato troppo a lungo! Cioè, le parti in questione hanno subito un processo durato per un tempo non ragionevole, hanno adito la competente Corte di Appello per vedersi riconosciuti l’indennizzo a loro spettante per la lungaggine del processo (cd Legge Pinto), ma, tale secondo giudizio è anch’esso durato troppo e, pertanto, si sono visti riconoscere i danni sul ritardo nel riconoscimento dell’indennizzo.
Il giudizio di equa riparazione, spiega la Corte, che si svolge presso le Corti d’Appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di Cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’Appello di Roma nel mese di settembre 2005; l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di febbraio 2007; il giudizio di Cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di marzo 2008 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di marzo 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e sei mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonchè il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente previsto per il ricorso per Cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e sette mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuna delle ricorrenti, la Corte ha riconosciuto un indennizzo di Euro 750,00 per anno, e quindi, complessivamente, Euro 1.187,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e il rimborso delle spese dell’intero giudizio.
Merito al diritto delle parti e onori alla Corte per averlo riconosciuto, ma non sarebbe più giusto e utile per il Ministero investire il denaro in sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti e non risarcire continuamente una rappresentanza dell’utenza a discapito di tutti gli altri?
A cura coordinatrice regionale ANPAR
Avv. Maria Cataldo